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Commercio elettronico: norme standard dell’Unione europea

SINTESI DI:

Direttiva 2000/31/CE: commercio elettronico nell’UE

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce norme standard valide nell’Unione europea (UE) relative a varie questioni riguardanti il commercio elettronico.

PUNTI CHIAVE

I servizi online regolati dalla direttiva comprendono:

  • servizi di informazione (quali siti web di informazione);
  • vendita (libri, servizi finanziari, servizi turistici ecc.);
  • pubblicità;
  • servizi professionali (avvocati, medici, agenti immobiliari);
  • servizi di intrattenimento;
  • servizi intermediari di base (accesso a internet, trasmissione e stoccaggio di informazioni);
  • servizi gratuiti finanziati da pubblicità, sponsorizzazioni ecc.

La direttiva stabilisce il principio in base al quale gli operatori di tali servizi sono soggetti alla regolamentazione (relativa all’assunzione e allo svolgimento dei servizi) solo nel paese dell’UE dove hanno la propria sede registrata, e non nel paese dove si trovano i server, gli indirizzi e-mail o le caselle postali.

I governi nazionali devono garantire che gli operatori rendano pubbliche le informazioni di base relative alle proprie attività (nome, indirizzo, numero di registrazione dell’attività ecc.) in modo permanente e facilmente accessibile.

Pubblicità

I governi nazionali devono garantire che la pubblicità segua determinate norme, ovvero:

  • sia chiaramente identificabile come pubblicità;
  • la persona o l’azienda responsabile della pubblicità sia chiaramente identificabile;
  • le offerte e i giochi promozionali siano chiaramente identificabili e le condizioni di partecipazione siano facilmente accessibili e presentate in termini chiari e semplici.

Spam

Anche le e-mail non sollecitate («spam») devono essere chiaramente identificabili. Le aziende che inviano e-mail non sollecitate devono consultare regolarmente e rispettare i «registri di opt-out» in cui possono iscriversi le persone che non desiderano ricevere tali e-mail.

Contratti online

In tutti i paesi dell’UE i contratti elettronici devono godere di uno status giuridico equivalente ai contratti cartacei.

Tali contratti devono inoltre dichiarare esplicitamente quanto segue, in termini chiari e comprensibili:

  • i passaggi tecnici che i consumatori devono seguire per concludere il contratto;
  • se il contratto verrà archiviato oppure no dal fornitore del servizio e se i consumatori potranno visionarlo in un momento successivo;
  • il modo in cui i consumatori possono individuare e correggere gli errori di battitura prima di effettuare un ordine;
  • le lingue in cui il contratto può essere sottoscritto.

I consumatori devono poter salvare e stampare i contratti e le condizioni generali.

Cfr. anche la direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore.

Ordini online

Gli ordini online sono vincolati dai seguenti requisiti:

  • il fornitore del servizio deve confermare la ricezione dell’ordine per via elettronica (e-mail o altro messaggio elettronico) e senza indebito ritardo;
  • si ritiene che l’ordine (o la conferma di ricezione) sia stato ricevuto nel momento in cui l’acquirente (il consumatore) può accedervi.

Cfr. anche il regolamento (UE) 910/2014 sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari.

Applicazione della normativa esistente

La direttiva incoraggia l’autoregolamentazione da parte degli operatori e l’impegno di coregolamentazione insieme ai governi. Esempi di tale regolamentazione comprendono:

  • codici di condotta a livello dell’UE;
  • sistemi online per la composizione extragiudiziale delle controversie, soprattutto nei casi in cui il venditore e il compratore si trovano in paesi diversi.

I paesi dell’UE devono inoltre fornire soluzioni rapide ed efficienti ai problemi giuridici dell’ambiente online e garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Responsabilità dei fornitori di servizi

I fornitori di servizi online che operano in qualità di fornitori di servizi di semplice trasporto, memorizzazione temporanea o «hosting» non sono responsabili delle informazioni da essi trasmesse o detenute qualora rispettino determinate condizioni. Per quanto riguarda i fornitori di servizi di «hosting», essi sono esonerati dalla responsabilità purché:

  • non siano effettivamente a conoscenza di attività o informazioni illegali;
  • agiscano immediatamente per rimuovere o disabilitare l’accesso a tali informazioni, qualora ne vengano a conoscenza o se ne rendano conto.

I governi nazionali non possono imporre alcun obbligo generico di sorveglianza a tali «intermediari» relativamente alle informazioni che inviano o conservano, al fine di individuare e prevenire le attività illegali.

CONTESTO

Direttiva sul commercio elettronico

ATTO

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

ultimo aggiornamento

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