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Mira a introdurre norme riviste intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone «la salubrità e la pulizia», cerca inoltre di introdurre i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture, oltre a:
migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano:
introdurre un approccio efficace sotto il profilo dei costi basato sul rischio, per monitorare la qualità dell’acqua.
PUNTI CHIAVE
Per acque destinate al consumo umano si intendono:
tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano.
Esenzioni dalla direttiva
La direttiva non si applica:
alle acque minerali naturali (ma non all’acqua di sorgente) come definite dalla direttiva 2009/54/CE (si veda la sintesi); o
alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE (si veda la sintesi).
Inoltre, i paesi dell’Unione possono prevedere esenzioni:
per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;
per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.
Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua non sono soggette ad alcuni aspetti della direttiva, tra i quali i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante.
Standard qualitativi delle acque
I paesi dell’UE devono garantire che le acque destinate al consumo umano siano «salubri e pulite». Non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, a seconda delle quantità o concentrazioni, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. Nello specifico, deve soddisfare le seguenti prescrizioni minime.
Parametri microbiologici. L’acqua non deve contenere:
Enterococchi intestinali; e
E.coli;
Parametri chimici. Le quantità di sostanze chimiche non devono superare i seguenti valori (Nota: g/l = grammi per litro, mg/l = milligrammi per litro e μg/l = microgrammi per litro):
Acrilammide 0,10 μg/l
Antimonio 10 μg/l
Arsenico 10 μg/l
Benzene 1,0 μg/l
Benzo(a)pirene 0,010 μg/l
Bisfenolo A 2,5 μg/l
Boro 1,5 mg/l
Bromato 10 μg/l
Cadmio 5,0 μg/l
Clorato 0,25 mg/l
Clorite 0,25 mg/l
Cromo 25 μg/l
Rame 2,0 mg/l
Cianuro 50 μg/l
1,2-Dicloroetano 3,0 μg/l
Epicloridrina 0,10 μg/l
Fluoruro 1,5 mg/l
Acidi aloacetici (HAAs) 60 μg/l
Piombo 5 μg/l
Mercurio 1,0 μg/l
Microcistina-LR 1,0 μg/l
Nichel 20 μg/l
Nitrati 50 mg/l
Nitriti 0,50 mg/l
Antiparassitari 0,10 μg/l
Antiparassitari — Totale 0,50 μg/l
PFAS Totale 0,50 μg/l
Somma di PFAS 0,10 μg/l
Idrocarburi policiclici aromatici 0,10 μg/l
Selenio 20 μg/l
Tetracloroetilene e tricloroetilene 10 μg/l
Trialometani — Totale 100 μg/l
Uranio 30 μg/l
Vinilcloruro 0,50 μg/l.
Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici (ad es. condutture, serbatoi). Essi sono:
Parametri indicatori. Si basano sulla presenza di agenti aggressivi o corrosivi. Se essi sono superiori ai limiti stabiliti dalla direttiva, gli Stati membri devono valutare se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e prendono provvedimenti correttivi.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rispettare le altre disposizioni della direttiva.
Valutazione dei rischi
Gli Stati membri garantiscono che vengano condotte la valutazione e la gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acqua potabile e dei sistemi di distribuzione, così come la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestica, e se i potenziali rischi pregiudichino la qualità dell’acqua, oltre a individuare i pericoli nel sistema e ad applicare le misure di controllo.
Materiali che entrano a contatto con le acque per il consumo umano
Gli Stati membri assicurano che i materiali utilizzati per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
non compromettano direttamente o indirettamente la salute umana;
non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
non favoriscano la crescita microbica;
non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.
Verranno introdotte ulteriori metodologie e procedure per testare e accettare le sostanze di partenza e i materiali finali (entro il ), oltre a elenchi di sostanze di partenza autorizzate (entro il ).
Accesso, informazioni, monitoraggio e valutazione
I paesi dell’Unione sono tenuti a:
migliorare o mantenere l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare dei gruppi vulnerabili o emarginati;
assicurare che informazioni adeguate e aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili;
istituiscono entro il una serie di dati sulle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo umano;
istituiscono, entro il , una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione dell’acqua;
istituiscono una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio della qualità dell’acqua, degli incidenti e delle deroghe concesse.
La Commissione europea, entro il , effettua una valutazione della direttiva e, nel frattempo, riesaminerà gli standard microbici e chimici nonché le procedure di monitoraggio, campionamento e valutazione del rischio, almeno ogni 5 anni.
Abrogazione
La direttiva rifonde e abroga la direttiva 98/83/CE e le successive modifiche (si veda la sintesi) a partire dal .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È in vigore dal e doveva divenire legge nei paesi dell’Unione entro il (alcuni aspetti entro il ).
CFU (unità formante colonia): un’unità di misura utilizzata in microbiologia per stimare il numero di batteri vitali o di cellule fungine presenti in un campione. La vitalità è definita come la capacità di moltiplicarsi tramite la fissione binaria in condizioni controllate.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del , recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del , pag. 6).
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del , pag. 45).
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del , pag. 67).
Le successive modifiche alla direttiva 2001/83/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del , pag. 1).