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Regolamento sui mercati digitali: attuazione da parte della Commissione di determinate procedure

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure in relazione al regolamento sui mercati digitali

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE?

Il regolamento di esecuzione stabilisce norme dettagliate per i «gatekeeper», grandi piattaforme digitali online, come designato dal regolamento 2022/1925, il regolamento sui mercati digitali (si veda la sintesi), e, in casi specifici, per le imprese o associazioni di imprese per quanto riguarda:

  • le notifiche e le comunicazioni di informazioni;
  • i procedimenti in caso di non conformità;
  • la protezione delle informazioni riservate;
  • l’accesso ai fascicoli;
  • i termini.

PUNTI CHIAVE

Notifiche e comunicazioni di informazioni

  • I potenziali gatekeeper devono notificare alla Commissione europea entro due mesi dal raggiungimento delle soglie presunte di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali.
  • I gatekeeper possono prendere contatto con la Commissione al fine di garantire l’efficacia della procedura di designazione.
  • Per la notifica, occorre utilizzare il modulo GD (come previsto nell’allegato I del regolamento) per fornire informazioni alla Commissione, comprese informazioni sul fatturato, sulla capitalizzazione di mercato, sui numeri di utenti, ecc.
  • Le imprese notificanti possono anche presentare, in allegato alla loro notifica, argomentazioni per confutare la presunzione di essere gatekeeper.
  • Il modulo GD e i documenti giustificativi devono essere forniti nel formato e con la lunghezza massima di cui all’allegato II del regolamento.
  • Le persone fisiche o giuridiche che forniscono informazioni alla Commissione possono presentare richieste motivate di trattamento riservato delle informazioni.

Attuazione dei procedimenti

  • La Commissione può decidere di avviare un procedimento nei confronti di un gatekeeper designato per un possibile inadempimento degli obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali in qualsiasi momento, ma non oltre la data in cui ha formulato le constatazioni preliminari.
  • I destinatari possono rispondere per iscritto, conformemente ai requisiti relativi alla lunghezza e al formato dei documenti di cui all’allegato II ed entro i termini stabiliti dalla Commissione (che non possono essere inferiori a 14 giorni).

Riservatezza

  • Le informazioni di terzi raccolte dalla Commissione non devono essere divulgate al gatekeeper se contengono segreti commerciali o altre informazioni riservate.
  • La Commissione può comunicare le informazioni se non le ritiene riservate o se vi è un interesse prevalente, a seguito di un processo di impegno con la persona fisica o giuridica che richiede la riservatezza.

Accesso ai fascicoli

  • Su richiesta, la Commissione deve consentire l’accesso ai fascicoli al gatekeeper al quale ha rivolto le constatazioni preliminari, ma non prima della loro notifica.
  • Il gatekeeper stesso ha accesso alle versioni non riservate di tutti i documenti menzionati nelle constatazioni preliminari.
  • I consulenti esterni del gatekeeper (ad esempio consulente giuridico, economico e tecnico) avranno accesso al fascicolo completo (comprese le versioni riservate, salvo eventuali eccezioni a discrezione della Commissione) secondo i termini stabiliti in una decisione della Commissione.

Termini

  • I termini stabiliti dalla Commissione devono tenere conto di tutti gli elementi pertinenti di fatto e di diritto e di tutti gli interessi in gioco, in particolare della possibilità per i singoli di esercitare il loro diritto ad essere ascoltati e della necessità che il procedimento si svolga con celerità.
  • Il termine può essere prorogato dietro una richiesta motivata, se del caso.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Il regolamento sui mercati digitali fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche il regolamento sui servizi digitali (si veda la sintesi).

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/814 della Commissione, del , relativo alle modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione di determinate procedure a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del , pag. 6).

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