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Definire il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
Per migliorare la repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la presente direttiva fornisce agli Stati membri una definizione comune di tali illeciti.
ATTO
Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
SINTESI
Con l'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione europea (UE) deve adottare misure volte a combattere l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A tal fine, occorre armonizzare le disposizioni giuridiche vigenti negli Stati membri riguardanti tali reati.
Pertanto, la presente direttiva fornisce una definizione comune per il "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", migliorando così l'applicazione del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Illeciti
La direttiva definisce i seguenti illeciti:
Gli Stati membri adottano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per questi reati. Tuttavia, per il primo illecito menzionato sopra, se l'obiettivo è fornire aiuti umanitari, gli Stati membri non sono obbligati a imporre sanzioni.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 2002/90/CE |
5.12.2002 |
5.12.2004 |
GU L 328 del 5.12.2002 |
Ultima modifica: 30.11.2010