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Agenzie di rating del credito

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (CE) n. 1060/2009 mira a regolare l’attività delle agenzie di rating del credito al fine di tutelare gli investitori e i mercati finanziari dell’Unione europea (Unione) dal rischio di essere soggetti a pratiche negligenti.
  • Il suo scopo è di garantire l’indipendenza e l’integrità del procedimento di rating del credito e di migliorare la qualità dei rating emessi.
  • Esso stabilisce condizioni per l’emissione dei rating del credito e norme relative all’organizzazione e alla condotta delle agenzia di rating del credito, compresi i loro azionisti e membri, al fine di promuovere:
    • l’indipendenza delle agenzie di rating del credito;
    • la necessità di evitare i conflitti di interessi; e
    • una migliore tutela dei consumatori e degli investitori.
  • Il regolamento prevede inoltre norme comuni che stabiliscono obblighi per gli emittenti e le terze parti loro associate stabiliti nell’Unione in materia di strumenti di cartolarizzazione1.

PUNTI CHIAVE

Registrazione, norme di condotta e supervisione

Per essere registrate nell’Unione, le agenzia di rating del credito devono:

  • evitare i conflitti di interesse: ad esempio, gli analisti del credito non possono valutare un’organizzazione di cui detengono delle quote;
  • garantire la qualità dei propri rating e delle proprie metodologie di rating;
  • garantire un grado elevato di trasparenza, ad esempio pubblicando una relazione di trasparenza annuale.

Dal luglio 2011, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è incaricata della registrazione delle agenzie di rating del credito e ha poteri esclusivi di vigilanza su tali agenzie.

Eccessivo affidamento ai rating del credito

  • La direttiva 2013/14/UE ha modificato il regolamento al fine di richiedere agli istituti finanziari e agli investitori di eseguire la propria valutazione del rischio di credito e di non affidarsi esclusivamente a rating esterni per valutare l’affidabilità creditizia di un’organizzazione o di uno strumento finanziario.

Rating del debito sovrano degli Stati membri dell’Unione

  • Le agenzie di rating sono tenute a redigere un calendario che indichi le date in cui saranno valutati gli Stati membri, che saranno valutati almeno ogni sei mesi.
  • Per evitare squilibri del mercato, i rating possono essere pubblicati soltanto dopo la chiusura dei mercati azionari dell’Unione e almeno un’ora prima della riapertura.
  • Investitori e Stati membri devono essere informati sui dati e sulle teorie alla base di ogni rating.

Responsabilità delle agenzie di rating del credito

  • Un’agenzia di rating può essere ritenuta responsabile qualora violi il regolamento, intenzionalmente o per grave negligenza, danneggiando in tal modo un investitore o un emettitore.

Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse

  • Una regola di rotazione obbliga gli emettitori di complessi strumenti di cartolarizzazione a cambiare agenzia ogni quattro anni.
  • Le agenzie di rating del credito devono rendere pubbliche le situazioni in cui un azionista possieda il 5 % o più del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia e il 5 % o più di un’organizzazione valutata dall’agenzia stessa. Qualora entrambe le partecipazioni siano uguali o superiori al 10%, l’agenzia di rating del credito non avrà diritto a valutare l’entità.
  • È vietato detenere il 5% o più del capitale o dei diritti di voto di più agenzie di rating, salvo queste appartengano allo stesso gruppo.

Punto di accesso unico europeo

Il regolamento di modifica (UE) 2023/2869 integra nel regolamento (CE) n. 1060/2009 un nuovo articolo relativo all’accessibilità delle informazioni sul punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito dal regolamento (UE) 2023/2859 (si veda la sintesi). L’ESAP fornirà l’accesso a informazioni pubbliche di carattere finanziario e di sostenibilità sulle imprese e sui prodotti di investimento dell’Unione. A partire dal , quando rendono pubbliche determinate informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, in particolare le informazioni relative ai rating e alle metodologie, ai modelli e alle principali ipotesi utilizzati nelle attività di credito, le agenzie di rating del credito dovranno presentare tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta dati pertinente al fine di renderle accessibili sull’ESAP. Il regolamento di modifica stabilisce inoltre le condizioni, nel contesto della digitalizzazione delle informazioni, che tali informazioni devono soddisfare.

Tutti i rating disponibili sono pubblicati sulla piattaforma europea di rating dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Il regolamento ESAP specifica che l’ESAP potrà, in futuro, svolgere le funzioni della piattaforma europea di rating.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal , ad eccezione delle norme su:

  • i riferimenti ai rating del credito nei prospetti (articolo 4, paragrafo 1), che si applicano dal ; e
  • le agenzie di rating del credito stabilite in paesi terzi (articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h)), che si applicano dal .

CONTESTO

Il regolamento dell’Unione sulle agenzie di rating del credito è una delle iniziative intraprese dall’Unione come risposta agli impegni assunti presso il vertice di Washington del G20, nel novembre 2008.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Cartolarizzazione. Transazioni che consentono a un prestatore o ad altra fonte di risorse economiche (ad esempio un’istituzione di credito) di rifinanziare un insieme di prestiti o attività (ad esempio mutui, noleggi auto, crediti al consumo, carte di credito) convertendoli in titoli. Il prestatore o altra fonte organizzano un portafoglio dei propri prestiti in diverse categorie di rischi, su misura per i requisiti di rischio rispetto alla ricompensa degli investitori. Il ritorno agli investitori viene generato dai flussi di cassa dei prestiti sottostanti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del , pag. 1).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 1060/2009 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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