Diritto d’autore — Trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
SINTESI DI:
Direttiva (UE) 2019/789 — Norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
- Essa mira a migliorare l’accesso transfrontaliero a programmi televisivi e radiofonici nel mercato unico dell’Unione, facilitando l’acquisizione del diritto d’autore e dei diritti connessi * per taluni servizi online di organismi di diffusione radiotelevisiva e per la ritrasmissione * di programmi televisivi o radiofonici con mezzi diversi dalla ritrasmissione via cavo.
- Contiene inoltre regole per i programmi trasmessi attraverso il processo di immissione diretta *.
PUNTI CHIAVE
Principio del «paese d’origine» * per taluni servizi online forniti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva
- Gli organismi di diffusione di programmi radiofonici e televisivi offrono, oltre alle forme tradizionali di diffusione radiotelevisiva, servizi di trasmissione simultanea via internet (simulcast) e la possibilità di vedere o ascoltare un programma entro un determinato periodo di tempo (catch-up).
- La direttiva prevede che, per includere determinati programmi nei loro servizi online disponibili a livello transfrontaliero, le emittenti devono ottenere l’autorizzazione dai titolari dei diritti delle opere e di altri materiali contenuti in tali programmi per lo Stato membro in cui hanno la loro sede principale.
- Tale principio del «paese di origine» (già utilizzato per le trasmissioni via satellite nella direttiva 93/83/CEE) si applica a tutti i programmi radiofonici e a determinati tipi di programmi televisivi:
- programmi d’informazione e di attualità (tranne gli eventi sportivi e altro materiale protetto in essi contenuti); e
- programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall’organismo di diffusione radiotelevisiva.
- Gli accordi esistenti rimangono invariati per quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva (fino al 7 giugno 2023).
Gestione collettiva obbligatoria dei diritti di ritrasmissione di programmi radiofonici e televisivi con mezzi diversi da quelli via cavo
- La direttiva facilita inoltre l’acquisizione dell’autorizzazione dai titolari diritti d’autore e diritti connessi per la ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici da altri Stati membri. I titolari dei diritti possono esercitare il loro diritto di autorizzare o negare l’autorizzazione per tali ritrasmissioni solo tramite un organismo di gestione collettiva *, tranne che per i diritti che sono già detenuti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva. Ciò si applica alla ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo, compresa la rete internet aperta (ma solo quando la ritrasmissione su internet aperta avviene in un ambiente sicuro e verso un gruppo di utenti autorizzati). Le ritrasmissioni via cavo sono disciplinate dalla direttiva 93/83/CEE.
- Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile la mediazione per assistere le parti nella concessione di licenze per i servizi di ritrasmissione.
- Gli Stati membri sono inoltre esplicitamente autorizzati ad applicare le regole sopra descritte quando le trasmissioni e le ritrasmissioni avvengono nel loro territorio.
Immissione diretta
- La direttiva stabilisce norme che regolano l’uso di opere protette o altro materiale mediante «immissione diretta», vale a dire la tecnica con cui un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali ai distributori attraverso una linea privata, in modo tale che quei segnali non possano essere ricevuti dal pubblico durante tale trasmissione e, successivamente, il distributore offre al pubblico i relativi programmi.
- Quando viene utilizzata l’immissione diretta e non vi è alcuna trasmissione parallela degli stessi programmi da parte dell’organismo di diffusione radiotelevisiva, si ritiene che l’organismo di diffusione e il distributore di segnali partecipino a un unico atto di comunicazione al pubblico. Ciò significa che entrambe le parti devono ottenere l’autorizzazione per la rispettiva partecipazione a tale attività.
- Gli accordi esistenti rimangono invariati per sei anni dall’entrata in vigore della direttiva (fino al 7 giugno 2025).
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
Essa è in vigore dal 6 giugno 2019 e diventerà legge nei paesi dell’Unione entro il 7 giugno 2021.
CONTESTO
Si veda anche:
TERMINI CHIAVE
Diritti connessi: diritti concessi ad artisti, produttori e emittenti (distinti dai diritti d’autore) che consentono ai titolari dei diritti di controllare l’uso delle loro opere e di altri materiali protetti e di essere remunerati per il loro uso.
Ritrasmissione: nel contesto della direttiva (UE) 2019/789, la concessione di licenze di diritti quando i programmi radiofonici e televisivi sono ritrasmessi da altri canali radiofonici e televisivi, ma anche su Internet (trasmissioni parallele/servizi in simulcast o catch-up quando i consumatori possono visualizzare/ascoltare i programmi in un momento successivo a quello della trasmissione originale).
Immissione diretta: un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un distributore, in modo tale che i segnali non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione.
Principio del paese d’origine: le emittenti devono acquisire il diritto d’autore solo nel loro Stato membro di stabilimento (cioè il paese di origine) al fine di rendere disponibili programmi radio, notizie televisive e attualità, nonché le loro produzioni interamente finanziate, online in tutti i paesi dell’Unione.
Organismi di gestione collettiva: organismi che riscuotono, gestiscono e distribuiscono i guadagni derivanti dallo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).
Le successive modifiche alla direttiva 93/83/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 21.10.2019