Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2025/2455 relativo a una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2025/2455 mira a:

  • creare una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche per l’Unione europea (UE) che funga da punto di riferimento unico per i dati sulle sostanze chimiche;
  • garantire che i dati sulle sostanze chimiche contemplati dal regolamento siano facilmente reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili;
  • sostenere la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi chimici;
  • migliorare la base scientifica delle decisioni relative alle sostanze chimiche e promuovere il riutilizzo delle informazioni esistenti, contribuendo al contempo a ridurre, ove possibile, la sperimentazione sugli animali;
  • istituire un quadro di monitoraggio e previsione per le sostanze chimiche, compreso un sistema di allerta precoce e di intervento per i rischi chimici emergenti.

PUNTI CHIAVE

Piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche

La Commissione deve adottare un piano di attuazione entro il . La piattaforma deve essere operativa entro il , e ulteriori set di dati devono essere integrati progressivamente entro il .

Servizi dedicati

La piattaforma comprende servizi dedicati, quali:

  • la piattaforma informativa per il monitoraggio delle sostanze chimiche (IPCHEM);
  • un archivio di valori di riferimento;
  • una banca dati delle notifiche di studi, soggetta a un regime di riservatezza separato;
  • una banca dati sui processi normativi;
  • una banca dati sulle sostanze chimiche contenute in articoli o prodotti;
  • una banca dati sulle alternative alle sostanze che destano preoccupazione;
  • un archivio di formati standard e vocabolari controllati;
  • un servizio sugli obblighi giuridici applicabili;
  • una banca dati contenente dati relativi alla sostenibilità ambientale.

Accesso, uso e garanzie

Le norme:

  • garantiscono al pubblico l’accesso ai dati della piattaforma, a meno che tali dati non siano soggetti a riservatezza ai sensi della normativa UE di riferimento;
  • consentono alle autorità dell’UE e nazionali di accedere a tutti i dati della piattaforma, compresi quelli non pubblici, ai fini dello svolgimento dei loro compiti;
  • richiedono che i dati non pubblici rimangano protetti in base al principio dell’originatore1.

Alcune informazioni sono escluse dalla piattaforma comune di dati. Ciò comprende informazioni sull’esatta composizione delle miscele pericolose trasmesse a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (si veda la sintesi) e informazioni sui prodotti cosmetici notificati a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1223/2009 (si veda la sintesi). Tuttavia, i dati relativi ai singoli ingredienti chimici presenti nei prodotti cosmetici possono comunque essere inclusi. Anche l’inclusione iniziale dei dati relativi a determinati medicinali è limitata.

Quadro di indicatori, allarme rapido, osservatorio e biomonitoraggio umano2

Il regolamento:

  • richiede all’AEA e all’ECHA, insieme alle altre agenzie e alla Commissione, di sviluppare indicatori sull’inquinamento chimico, sull’esposizione e sull’efficacia della normativa UE in materia di sostanze chimiche, presentati attraverso un dashboard pubblico;
  • impone all’AEA di istituire, entro il , un sistema di allerta precoce e di intervento per i rischi chimici emergenti, e di presentare la prima relazione annuale entro il ;
  • istituisce un osservatorio per sostanze chimiche specifiche, con un primo elenco di sostanze chimiche che la Commissione adotterà entro il , e un meccanismo di generazione di dati per gli studi scientifici;
  • prevede che uno studio di biomonitoraggio umano a livello dell’UE sia commissionato entro il .

L’AEA deve raccogliere e ospitare i dati di biomonitoraggio umano, ad eccezione dei dati occupazionali, che devono essere ospitati dall’ECHA. Entrambe devono rendere tali dati disponibili al pubblico in forma anonimizzata tramite IPCHEM.

Notifiche dello studio

A partire dal , gli operatori economici e, se del caso, i laboratori devono notificare senza indugio gli studi commissionati a fini normativi. Gli studi notificati a norma dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 sono esclusi.

L’ECHA deve istituire una banca dati delle notifiche degli studi entro la stessa data:

  • il suo contenuto è riservato e non è reso pubblico;
  • le autorità nazionali e le autorità nazionali di controllo hanno accesso alla banca dati prima che le informazioni siano incorporate nella piattaforma dati comune;
  • una volta presentato il corrispondente fascicolo regolamentare, le relative informazioni di notifica sono messe a disposizione del pubblico attraverso la piattaforma comune di dati, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza.

Gli Stati membri dell’UE devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni.

Riesame

Entro il , la Commissione deve riesaminare il regolamento, anche per valutare l’opportunità di includere ulteriori dati sui medicinali, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dall’. Alcuni obblighi si applicano a decorrere da date successive:

  • il sistema di allerta rapida e di azione dal ;
  • gli obblighi di notifica dello studio dal ;
  • la piattaforma comune di dati dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Originatore. La Commissione, un’agenzia dell’UE o un’autorità di uno Stato membro che stabilisce la riservatezza dei dati ai sensi dell’atto dell’UE pertinente.
  2. Biomonitoraggio umano. La misurazione delle sostanze chimiche nelle persone, ad esempio nel sangue o nelle urine, per contribuire a valutare l’esposizione alle sostanze chimiche.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2025/2455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (GU L, 2025/2455, ).

ultimo aggiornamento:

Top