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Regolamento (UE) 2025/2455 relativo a una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche
Il regolamento (UE) 2025/2455 mira a:
La Commissione deve adottare un piano di attuazione entro il . La piattaforma deve essere operativa entro il , e ulteriori set di dati devono essere integrati progressivamente entro il .
La piattaforma comprende servizi dedicati, quali:
Le norme:
Alcune informazioni sono escluse dalla piattaforma comune di dati. Ciò comprende informazioni sull’esatta composizione delle miscele pericolose trasmesse a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (si veda la sintesi) e informazioni sui prodotti cosmetici notificati a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1223/2009 (si veda la sintesi). Tuttavia, i dati relativi ai singoli ingredienti chimici presenti nei prodotti cosmetici possono comunque essere inclusi. Anche l’inclusione iniziale dei dati relativi a determinati medicinali è limitata.
Il regolamento:
L’AEA deve raccogliere e ospitare i dati di biomonitoraggio umano, ad eccezione dei dati occupazionali, che devono essere ospitati dall’ECHA. Entrambe devono rendere tali dati disponibili al pubblico in forma anonimizzata tramite IPCHEM.
A partire dal , gli operatori economici e, se del caso, i laboratori devono notificare senza indugio gli studi commissionati a fini normativi. Gli studi notificati a norma dell’articolo 32 ter del regolamento (CE) n. 178/2002 sono esclusi.
L’ECHA deve istituire una banca dati delle notifiche degli studi entro la stessa data:
Gli Stati membri dell’UE devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni.
Entro il , la Commissione deve riesaminare il regolamento, anche per valutare l’opportunità di includere ulteriori dati sui medicinali, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.
Il regolamento si applica dall’. Alcuni obblighi si applicano a decorrere da date successive:
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2025/2455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (GU L, 2025/2455, ).
ultimo aggiornamento: