EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Combinazione di diverse misure di protezione commerciale

 

SINTESI DI:

Equità delle misure di salvaguardia dell’UE combinate ai dazi antidumping e compensativi — Regolamento (UE) 2015/477

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Consente alla Commissione europea di adottare misure di salvaguardia* volte a proteggere l’industria dell’Unione europea (UE) dalla concorrenza sleale provocata da un improvviso e imprevisto incremento delle importazioni.

PUNTI CHIAVE

  • Le misure di salvaguardia mirano a dare all’industria dell’UE una tregua temporanea per mettere in atto gli aggiustamenti necessari.
  • Diversamente dai dazi antidumping* e compensativi*, le misure di salvaguardia non si concentrano sul grado di equità degli scambi, perciò le condizioni per imporle sono più rigide.
  • L’UE deve dimostrare che l’incremento delle importazioni:
    • è evidente;
    • è dovuto a sviluppi imprevisti;
    • provoca (o rischia di provocare) gravi danni all’industria dell’UE;
    • e che le misure di salvaguardia sono nell’interesse dell’UE.
  • Tali misure si applicano a tutte le importazioni dei prodotti pertinenti da tutti i paesi.
  • La Commissione può adottare le seguenti misure di salvaguardia:
    • misure di modifica, sospensione o abrogazione dei dazi antidumping e/o compensativi in vigore;
    • misure di esenzione totale o parziale delle importazioni dai dazi antidumping/compensativi* che altrimenti sarebbero pagabili;
    • qualsiasi altra misura speciale, quali tetti ai dazi sulle importazioni, ritenuta appropriata in base alle circostanze.
  • Le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni devono rimanere in vigore per un periodo limitato durante l’applicazione delle misure di salvaguardia.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2015/477 è la versione codificata di un documento originale (regolamento (CE) n. 452/2003) e sue modifiche successive. È applicato dal 16 aprile 2015.

* TERMINI CHIAVE

Provvedimenti antidumping: provvedimenti, quali dazi specifici, applicati alle importazioni nell’UE di prodotti oggetto di dumping, ovvero esportati verso l’Unione a un prezzo più basso di quello nazionale e che provocano danno alle industrie comunitarie.

Provvedimenti antisovvenzioni: provvedimenti, quali dazi di compensazione, imposti dall’UE sulle importazioni oggetto di sovvenzioni e che perciò danneggiano le industrie dell’Unione che producono lo stesso prodotto (ossia un prodotto simile).

Misure di salvaguardia: misure introdotte quando la Commissione ritiene che le importazioni di un determinato prodotto siano incrementate a tal punto da provocare (o rischiare di farlo) gravi danni ai produttori dell’UE. Sono misure temporanee (ad esempio tetti alle importazioni o ai dazi) applicate alle importazioni al fine di dare ai produttori dell’UE il tempo per mettere in atto i necessari aggiustamenti strutturali.

Dazi compensativi: dazi applicati alle merci che hanno ricevuto sovvenzioni governative nel paese di origine o esportatore, consentendo così di essere importate nell’UE a prezzi sostanzialmente più bassi del loro valore commerciale normale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (codificazione) (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11-15)

Ultimo aggiornamento: 01.03.2017

Top