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Stabilisce requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) di sostanze chimiche e delle miscele secondo il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS). Richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare adeguatamente le sostanze chimiche pericolose prima della loro immissione sul mercato.
Gli ambiti principali non contemplati dal presente regolamento sono: sostanze e miscele radioattive, cosmetici, medicinali e alcuni dispositivi medici, alimenti e trasporto di merci pericolose.
Le sostanze e le miscele sono classificate in specifiche classi (tipi) e categorie (livelli) di pericolo:
L’allegato I stabilisce i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.
Le sostanze e le miscele devono recare etichette con le seguenti informazioni:
L’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose deve:
In alcuni casi, sono necessarie chiusure di sicurezza per bambini e un’indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.
Il settore dovrebbe giungere a un accordo sulla classificazione di tutte le sostanze (autoclassificazione). Tuttavia, per pericoli particolarmente gravi, ad esempio nel caso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono proporre classificazioni armonizzate che la Commissione europea rende poi obbligatorie per legge.
La classificazione e l’etichettatura di ogni sostanza pericolosa o registrata nel REACH e messa in vendita devono essere comunicate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per essere incluse nel rispettivo inventario delle classificazioni e delle etichettature che l’Agenzia aggiorna regolarmente.
Gli Stati membri sono tenuti a istituire enti designati, spesso noti come centri antiveleni, per la ricezione di informazioni relative alla composizione di miscele pericolose, quali detergenti, vernici, adesivi, ecc. Le aziende fornitrici di prodotti chimici pericolosi devono dare informazioni ai centri antiveleni nazionali per mettere in campo risposte di emergenza sanitaria.
Il regolamento ha otto allegati:
Sin dall’adozione nel 2008, il regolamento è stato oggetto di modifica quasi ogni anno, per cui la classificazione e l’etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose sono aggiornate mediante un adeguamento al progresso tecnico (ATP). La Commissione adotta un ATP in seguito al parere scientifico del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA. Possono essere apportati tramite un ATP anche altri cambiamenti al testo giuridico, come quelli che attuano modifiche al sistema mondiale armonizzato e l’aggiunta dell’allegato VIII al regolamento [si veda inoltre la versione consolidata del regolamento (CE) n. 1272/2008]. La maggior parte delle modifiche apportate si riferisce agli allegati del regolamento.
Il regolamento è in vigore dal . Si applica obbligatoriamente alle sostanze dal e alle miscele dal .
Il regolamento completa il sistema REACH per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Abroga e sostituisce la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze chimiche e la direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1272/2008 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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