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Cooperazione giudiziaria civile e accordi con paesi non membri dell’UE

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 662/2009 - procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso punta a garantire la coerenza nell’azione esterna dell’UE un’area che rientra attualmente nell’ambito della competenza esclusiva dell’UE.
  • Esso stabilisce una procedura per autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo con un paese terzo su questioni specifiche concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali1. La procedura è soggetta a limitazioni rigorose e deve essere considerata eccezionale.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione: il regolamento si applica ad accordi riguardanti questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

Notifica: Lo Stato membro che intende avviare negoziati al fine di modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione europea la sua intenzione il più presto possibile prima dell’avvio previsto dei negoziati formali.

Riservatezza: la Commissione tratterà come riservate le informazioni comunicate dall Stato membro, se ciò viene richiesto.

Valutazione: la Commissione:

  • stabilisce anzitutto se sia specificamente previsto nei ventiquattro mesi successivi un pertinente mandato di negoziazione ai fini della conclusione di un accordo comunitario con il paese terzo interessato;
  • in caso negativo, la Commissione valuta che vi sia un interesse specifico e autentico da parte dello Stato membro a concludere l’accordo e che l’accordo previsto non renda inefficace il diritto comunitario e che non pregiudichi l’oggetto e la finalità della politica delle relazioni esterne dell’UE;
  • se necessario, la Commissione richiede ulteriori informazioni.

Autorizzazione ad avviare negoziati: Se l’accordo previsto soddisfa le condizioni, la Commissione autorizza lo Stato membro ad avviare i negoziati formali relativi a tale accordo. La Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari.

Partecipazione: la Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatore, se non partecipa essa è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati.

Clausole dell’accordo: se viene autorizzato, l’accordo deve in ogni caso prevedere

  • una clausola di denuncia totale o parziale, nell’eventualità in cui sia concluso tra lo Stato membro e il medesimo paese terzo un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia,
  • una clausola che consenta la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di detto accordo successivo.

Autorizzazione a concludere l’accordo: prima di firmare l’accordo negoziato, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo dell’accordo, per ottenere l’autorizzazione alla conclusione dopo aver verificato che l’accordo negoziato rispetta le condizioni.

Rifiuto: il regolamento definisce la procedura e le conseguenze del rifiuto della Commissione ad autorizzare il negoziato o la conclusione dell’accordo.

Riesame e scadenza

Il regolamento scade tre anni dopo la presentazione da parte della Commissione, non prima del , di una relazione sulla sua applicazione. In tale relazione la Commissione deve indicare se raccomanda che il regolamento alla sua scadenza venga sostituito da un nuovo regolamento.

Tutti i negoziati in corso alla data di scadenza del regolamento possono continuare.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal .

CONTESTO

Il presente regolamento va visto nel contesto delle competenze esterne esclusive dell’UE per tali aree del diritto civile. Prima dell’adozione dei relativi regolamenti interni dell’UE (Roma I e Roma II), gli Stati membri concludevano accordi con paesi terzi in questa area.

Come parte dell’approccio dell’UE alla cooperazione giudiziaria e agli accordi con paesi terzi in materia civile, il presente regolamento si affianca al regolamento (CE) n. 664/2009 concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari entrato in vigore alla stessa data e basato su una procedura simile.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Obbligazione extracontrattuale: quando a un soggetto responsabile di una perdita subita da un altro soggetto al di fuori dell’esecuzione di un contratto, ad esempio in caso di fatto illecito o indebito arricchimento, viene richiesto di compensare la perdita.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (GU L 200 del , pag. 25).

I successivi emendamenti al Regolamento (CE) n. 662/2009 sono stati incorporati nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

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