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Riserva di adeguamento alla Brexit

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1755 sulla riserva di adeguamento alla Brexit

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento:

  • istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit;
  • ne stabilisce gli scopi, la dotazione le norme.

PUNTI CHIAVE

La riserva fornisce sostegno alle misure nazionali introdotte tra il e il :

  • per contrastare l’impatto economico, sociale, territoriale e ambientale negativo del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Unione);
  • per tutti gli Stati membri, le regioni, le comunità locali e i settori dell’Unione che hanno subito ripercussioni negative.

La dotazione del fondo è di 5 470 435 000 euro (prezzi correnti) e sarà erogata in due tornate di assegnazione. La prima tornata (80 %) sarà attivata sotto forma di prefinanziamento, versata in tre rate: la prima di circa 1,7 miliardi di euro nel 2021, seguita da 1,3 miliardi di euro entro aprile 2022 e 1,3 miliardi di euro entro aprile 2023; il restante importo di 1,1 miliardi di euro sarà versato nel 2025 per rimborsare i costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati dagli Stati membri nell’attuazione delle misure ammissibili al sostegno.

Il regolamento di modifica (UE) 2023/435 introduce la possibilità di richiedere il trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza a determinate condizioni per affrontare la crisi energetica derivante dall’impatto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

I criteri di ammissibilità riguardano, tra gli altri, misure per:

  • imprese private e pubbliche, in particolare piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, comunità e organizzazioni locali;
  • i settori economici più colpiti;
  • imprese, comunità e organizzazioni regionali e locali dipendenti dalla pesca;
  • la creazione e protezione di posti di lavoro, compresi lavoro verde, regimi di riduzione dell’orario lavorativo, riqualificazione professionale e formazione nei settori che hanno subito ripercussioni negative;
  • i controlli di frontiera, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché alla riscossione delle imposte indirette, compresi il personale supplementare e la relativa formazione e le infrastrutture;
  • la certificazione e autorizzazione dei prodotti;
  • la comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi;
  • la reintegrazione nell’Unione dei cittadini dell’Unione e dei cittadini del Regno Unito ammissibili.

L’assegnazione dei finanziamenti si basa sulla metodologia indicata all’allegato I:

  • percentuale del commercio con il Regno Unito (4 540 461 050 euro);
  • valore del pesce catturato nelle acque del Regno Unito (656 452 200 euro);
  • popolazione delle regioni marittime confinanti con il Regno Unito (273 521 750 euro).

Gli Stati membri che dipendono considerevolmente dalla pesca dovranno indirizzare una percentuale specifica della loro assegnazione nazionale alla pesca costiera su piccola scala e alle comunità costiere locali e regionali dipendenti dalle attività di pesca.

Le norme di gestione finanziaria sanciscono quanto segue.

  • I versamenti sono attuati nell’ambito del quadro di gestione concorrente del regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) 2018/1046].
  • La Commissione europea assume impegni di bilancio1 da versare a rate a ciascuno Stato membro tra il e il .
  • Ogni Stato membro presenta una domanda di assegnazione dell’importo del 2025 assegnato in via provvisoria entro il .
  • Le domande di finanziamento del Fondo sono presentate su un modello fornito all’allegato II e comprendono informazioni sulla spesa pubblica totale.
  • Le richieste di finanziamento sono corredate di una relazione di attuazione che illustra:
    • l’impatto politico e geografico negativo della Brexit;
    • le misure adottate per contrastare le conseguenze negative;
    • la giustificazione delle spese di ammissibilità sostenute e pagate, nonché il loro legame diretto con il recesso del Regno Unito dall’Unione;
    • le disposizioni per evitare doppi finanziamenti e garantire la coerenza del sostegno con altre politiche e finanziamenti dell’Unione;
    • la descrizione del contributo delle misure alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi.
  • La Commissione:
    • garantisce che la domanda sia completa, precisa e veritiera;
    • stabilisce gli importi per le spese ammissibili e per l’assistenza tecnica.
  • Tutti gli importi sono espressi in euro.

Le norme di gestione e controllo prescrivono:

  • agli Stati membri di:
    • adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;
    • nominare un organismo che gestisca i contributi finanziari a carico del Fondo;
    • istituire sistemi di gestione e di controllo secondo il modello di cui all’allegato III;
    • prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi ed evitare i conflitti di interesse;
    • cooperare con la Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea;
  • agli organismi che gestiscono i contributi finanziari di:
    • garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;
    • applicare norme chiare sulla selezione dei progetti, sui sistemi contabili elettronici e sulla conservazione dei documenti per cinque anni;
  • alla Commissione di:
    • effettuare audit in loco e avere accesso ai documenti pertinenti;
    • individuare eventuali rischi nei sistemi nazionali di gestione e di controllo;
  • di apportare rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri una volta riconosciuta un’irregolarità.

Secondo le norme di informazione e comunicazione, gli Stati membri e le loro autorità regionali e locali sono responsabili di informare il pubblico dei risultati e dell’impatto dei finanziamenti dell’Unione.

Le misure di valutazione e stesura delle relazioni prescrivono alla Commissione di:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

  • Il fondo è un’iniziativa speciale di emergenza puntuale per rispondere al recesso senza precedenti di uno Stato membro dall’Unione. L’impatto interesserà tutta l’Unione, ma alcuni paesi, regioni, comunità locali e settori saranno maggiormente interessati di altri.
  • Il fondo sostiene le imprese pubbliche e private che affrontano flussi commerciali interrotti o disturbati, compresi i nuovi costi dei controlli doganali e delle procedure amministrative.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Impegni di bilancio. Una riserva di stanziamenti per coprire le spese successive.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell’, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2021/1755 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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