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La direttiva sui pesi e le dimensioni è volta a migliorare il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea (Unione) e a garantire la libera circolazione delle merci nell’Unione stabilendo dei limiti massimi per i veicoli pesanti, gli autobus e i pullman adibiti al trasporto internazionale all’interno dell’Unione.
Richiede che le aziende dei trasporti nazionali rispettino le norme stabilite per il trasporto internazionale.
La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/719, volta a rendere i veicoli pesanti e gli autobus più verdi e più sicuri autorizzando pesi e dimensioni che superano i limiti stabiliti nella direttiva 96/53/CE, in taluni casi e in talune specifiche condizioni.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva, così modificata, si applica alle dimensioni di:
veicoli per il trasporto di merci e loro rimorchi che pesano più di 3,5 tonnellate;
veicoli per il trasporto di passeggeri che trasportano più di nove persone.
Non si applica agli autobus articolati che prevedono più di una sezione articolata.
La direttiva (UE) 2015/719 consente un aumento di peso di una tonnellata per gli autocarri e gli autobus a tre assi alimentati con combustibili alternativi1, per tenere conto del peso richiesto per la tecnologia di combustibile alternativo.
Il regolamento (UE) 2019/1242 ha modificato la direttiva per consentire una tonnellata aggiuntiva agli autocarri e gli autobus articolati a tre assi a zero emissioni2 (si veda la sintesi).
Inoltre aumenta di 1,5 tonnellate il peso massimo degli autobus a due assi per tenere conto degli sviluppi nel trasporto collettivo di passeggeri, come il maggior peso medio dei passeggeri e dei loro bagagli, nonché delle apparecchiature richieste dalle normative di sicurezza.
Traffico internazionale
Sono stabiliti limiti massimi a pesi e dimensioni, unitamente a talune caratteristiche del veicolo definite negli allegati alla direttiva.
Nessun veicolo che superi i limiti stabiliti è autorizzato a utilizzare le strade di uno Stato membro dell’Unione, se non con permessi speciali.
Ai veicoli provenienti da uno Stato membro che rientra nei limiti stabiliti deve essere consentito l’utilizzo delle strade di un altro Stato membro, con la possibile eccezione di alcuni tratti di strada o strutture come piccoli paesi, luoghi di particolare interesse o vecchi ponti, dove possono essere stabiliti limiti inferiori dall’amministrazione.
Traffico nazionale
Nessun veicolo che superi i limiti stabiliti relativi alle dimensioni è autorizzato a utilizzare le strade di uno Stato membro. Tuttavia, vi sono diverse deroghe a tali limiti, comprese quelle per:
la lunghezza dei veicoli con caratteristiche aerodinamiche progettate per aumentare l’efficienza energetica;
la lunghezza dei veicoli progettati per il trasporto di merci particolari, come il legname;
la lunghezza delle combinazioni di veicoli standard (veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi combinati insieme);
la lunghezza e il peso di veicoli che trasportano container nel trasporto intermodale3.
Gli Stati membri possono autorizzare limiti di peso superiori per il trasporto nazionale.
Gli Stati membri possono anche sottoporre a test nuove tecnologie all’interno dei propri territori, per i veicoli che superano i limiti fissati, per un periodo limitato.
Conformità
Gli Stati membri devono garantire che i veicoli possano provare la propria conformità alle norme, fornendo una delle seguenti attestazioni:
la targhetta del costruttore con una targhetta aggiuntiva relativa alle dimensioni;
una targhetta unica contenente le informazioni delle due targhette sopra menzionate;
un documento rilasciato dallo Stato membro nel quale il veicolo è stato immatricolato e contenente tali informazioni.
Ulteriori dettagli sono disponibili nell’allegato III della direttiva.
Applicazione delle norme
I governi nazionali decidono come attuare le norme e quali sanzioni imporre in caso di superamento dei limiti di peso massimo autorizzato. Tuttavia, dovrebbero implementare misure specifiche per rilevare i veicoli pesanti in circolazione che potrebbero superare tali limiti con l’aiuto di sistemi automatici (sensori sulla strada o apparecchiature di pesatura a bordo). Ogni due anni deve essere inviata una relazione alla Commissione europea che riporti:
il numero di controlli eseguiti nei precedenti due anni civili;
il numero riscontrato di veicoli o veicoli combinati caricati eccessivamente.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 stabilisce condizioni uniformi ai fini dell’attuazione dell’interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli o delle combinazioni di veicoli per garantire la conformità con la direttiva 96/53/CE o con i requisiti sul peso massimo per il trasporto nazionale dello Stato membro in cui il veicolo è in uso.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 stabilisce disposizioni dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori (ad es. gli alettoni retraibili o pieghevoli attaccati alla parte posteriore dei camion e dei loro rimorchi).
Nota: un atto strettamente correlato, il regolamento (UE) 2019/1892, stabilisce i requisiti di omologazione per le cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositiviaerodinamici.
A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?
La direttiva 96/53/CE è in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .
Combustibili alternativi. Combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, che consistono in:
Autocarri e autobus a zero emissioni. Veicoli pesanti (autocarri e autobus) con nessun motore a combustione interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g di CO2/kWh o meno di 1 g di CO2/km.
Trasporto intermodale. Trasporto di merci che coinvolge una combinazione di trasporto su strada con trasporto alternativo su ferrovia e/o acqua, dove le merci vengono trasportate all’interno di un’unità di carico intermodale (container o cassa mobile fino a 45 piedi) senza che le merci effettive vengano manipolate al trasbordo. L’uso di tali modalità alternative dovrebbe essere previsto per la maggior parte del tragitto, mentre il tratto del trasporto su strada dovrebbe essere limitato a una distanza breve all’inizio e/o alla fine del viaggio.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 96/53/CE del Consiglio del che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del , pag. 59).
Le successive modifiche alla direttiva 96/53/CE sono state incorporate nel documento originale. Tale versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 della Commissione, del , che stabilisce disposizione dettagliate per quanto riguarda l’utilizzo di dispositivi aerodinamici posteriori a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 297 del , pag. 3).
Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione, del che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi (GU L 291 del , pag. 17).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del , che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell’attuazione dell’interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del , pag. 1).