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Prodotti vitivinicoli aromatizzati

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 251/2014 stabilisce le norme per la produzione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
  • Esso intende garantire livelli elevati di protezione dei consumatori, autenticità dei prodotti, trasparenza del mercato ed eque condizioni di concorrenza.
  • Il regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell’Unione europea (Unione), sia a quelli realizzati negli Stati membri dell’Unione o in paesi terzi sia a quelli prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento definisce norme specifiche per la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che si applicano congiuntamente ad altre norme presenti nel regolamento (UE) n. 1169/2011 concernente le informazioni sugli alimenti ai consumatori (si veda la sintesi).
  • I prodotti vitivinicoli aromatizzati comprendono tre gruppi principali, i quali contemplano categorie quali Vermut, Sangria e Glühwein:
    • vini aromatizzati1;
    • bevande aromatizzate a base di vino2;
    • cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli3.
  • I prodotti vitivinicoli aromatizzati devono essere realizzati in conformità con i requisiti, le restrizioni e le designazioni di cui all’articolo 3 e agli allegati I e II di questo regolamento.
  • Un atto delegato adottato dalla Commissione europea, ossia il regolamento delegato (UE) 2017/670, integra il regolamento e delinea i processi produttivi autorizzati al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati.
  • Un secondo atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2024/585, integra il regolamento (UE) n. 251/2014, stabilendo norme specifiche per l’indicazione e la designazione degli ingredienti per i prodotti vitivinicoli aromatizzati.
  • In origine, il regolamento includeva un quadro giuridico per la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tuttavia, il regolamento di modifica (UE) 2021/2117, appartenente al pacchetto di riforme della politica agricola comune per il periodo 2023-2027, ha semplificato il sistema delle indicazioni geografiche (IG) per i vini, eliminando il regime IG per i prodotti vitivinicoli aromatizzati dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 251/2014, fondendo il regime con quello relativo ai prodotti agricoli e alimentari del regolamento (UE) n. 1151/2012, che è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche per il vino, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli.
  • Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 1601/91.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il . Tuttavia, i paragrafi 1 e 3 dell’articolo 36, sono in vigore dal , allo scopo di agevolare la transizione dal precedente regolamento (CEE) n. 1601/91.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Vini aromatizzati. Bevande in cui il prodotto vitivinicolo costituisce almeno il 75 % del volume totale. Hanno un titolo alcolometrico compreso tra il 14,5 % e il 22 % del volume. Un esempio di tale bevanda è il Vermut.
  2. Bevande aromatizzate a base di vino. Bevande in cui il prodotto vitivinicolo costituisce almeno il 50 % del volume totale. Hanno un titolo alcolometrico compreso tra il 4,5 % e il 14,5 % del volume. Esempi sono la Sangria e il Glühwein.
  3. Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Bevande in cui il prodotto vitivinicolo costituisce almeno il 50 % del volume totale. Hanno un titolo alcolometrico compreso tra il 1,2 % e il 10 % del volume.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del , pag. 14).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 251/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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