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È entrato in vigore il . Tuttavia, i paragrafi 1 e 3 dell’articolo 36, sono in vigore dal , allo scopo di agevolare la transizione dal precedente regolamento (CEE) n. 1601/91.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del , pag. 14).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 251/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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