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Il regolamento si applica a:
Esso non si applica a:
Esso riguarda tutte le specie acquatiche e comprende tutte le parti in grado di sopravvivere e di riprodursi.
I paesi dell’UE provvedono a:
Qualsiasi movimento di un organismo acquatico esotico verso un impianto di acquacoltura necessita di un’autorizzazione da parte dello Stato membro di destinazione. Per ottenere tale autorizzazione, l’operatore di acquacoltura presenta una domanda nella quale fornisce una serie di informazioni, tra cui:
Nel caso di un movimento a partire da un’origine conosciuta che non presenta rischi per l’ambiente, l’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione, accompagnata eventualmente da requisiti in materia di quarantena6 o di fase di rilascio pilota7.
Nel caso di un movimento non routinario, occorre effettuare una valutazione dei rischi ambientali. Qualora si riscontri un rischio medio o elevato, il richiedente e l’amministrazione interessata devono verificare se esistano procedure o tecnologie che permettano di ridurre questo rischio a un livello basso. Se ciò avviene, l’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione, accompagnata eventualmente da requisiti relativi a una fase di quarantena, una fase di rilascio pilota o di monitoraggio8.
Qualora un movimento di organismi marini possa interessare gli Stati membri vicini, essi devono esserne informati e devono comunicare le loro osservazioni alla Commissione europea, la quale potrà confermare, annullare o modificare l’autorizzazione.
Gli Stati membri tengono un registro delle introduzioni e delle traslocazioni in cui figurano tutte le informazioni relative. I registri sono messi a disposizione del pubblico.
La maggior parte dei Paesi dell’UE ha dedicato una specifica pagina web al regolamento e il registro è generalmente accessibile da lì.
Si applica dal , ad eccezione dei capitoli I e II, e dell’articolo 24 (norme dettagliate e adeguamento al progresso tecnico) che si applicano dal .
Le specie esotiche invasive sono una delle principali cause di erosione della biodiversità, dovuta a:
Tale impatto ambientale ha ripercussioni importanti a livello economico e sociale.
Per ulteriori informazioni, si consulti:
Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del , pag. 1).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 708/2007 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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