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Esso costituisce la rifusione del regolamento (CE) n. 1528/2007 riguardante l’applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (APE). Nello specifico, esso rimuove dall’ambito di applicazione del regolamento quei paesi che non hanno intrapreso le azioni necessarie alla ratifica degli APE con l’Unione europea.
Una misura di salvaguardia può essere imposta se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:
Le misure intraprese per il prodotto interessato comprendono:
Il periodo di applicazione di tali misure non è superiore a quattro anni.
Viene applicato dal . Il regolamento (UE) n. 2016/1076 rivede e sostituisce il regolamento (UE) n. 1528/2007 e i successivi emendamenti.
Per ulteriori informazioni consultare:
Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione) (GU L 185 dell’, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1076 sono state integrate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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