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Recesso dall’Unione europea

L’articolo 50 del trattato sull’Unione europea prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall’Unione europea (Unione).

Uno Stato membro dell’Unione che desidera recedere deve notificare la sua intenzione al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è quindi tenuto a fornire orientamenti per la conclusione di un accordo che stabilisca le modalità di recesso di tale paese.

Tale accordo è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

I trattati dell’Unione cessano di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio europeo può decidere di prorogare tale termine.

Qualsiasi paese che sia uscito dall’UE può chiedere di rientrarvi. Sarebbe comunque sottoposto alla procedura di adesione.

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