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Procedure non legislative

Qualsiasi procedura normativa interistituzionale che non sia legislativa, ai sensi dei trattati dell’Unione europea (Unione), è considerata una procedura non legislativa. Queste procedure sono spesso chiamate con l’acronimo «NLE» (non-legislative enactment, ovvero attuazione non legislativa).

Oltre agli atti giuridici adottati secondo le procedure legislative ordinarie o speciali, che sono atti legislativi, molti atti non legislativi sono adottati dalla Commissione europea o dal Consiglio dell’Unione europea.

Molti di questi atti non legislativi sono atti delegati (articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — TFUE), laddove la Commissione o il Consiglio hanno acquisito il potere di adottare atti giuridici che integrano o modificano parti non essenziali dell’atto legislativo. Gli atti legislativi definiscono gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata di tali deleghe di potere.

Sono altresì previsti atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE) laddove, di norma, dopo aver consultato un comitato nel quale viene rappresentato ogni Stato membro dell’Unione, la Commissione può adottare condizioni uniformi per l’attuazione di un atto legislativo.

Gli atti di esecuzione e quelli delegati non possono, tuttavia, travalicare l’ambito stabilito nell’atto di base.

Sebbene gli atti delegati e di esecuzione rappresentino la maggior parte delle procedure non legislative, altri esempi comprendono:

  • la ratifica di determinati accordi internazionali negoziati dall’UE ai sensi dell’articolo 218 del TFUE;
  • gli atti adottati in caso di grave violazione dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 7 del trattato sull’Unione europea (TUE);
  • l’adesione di nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 49 del TUE;
  • le disposizioni per il recesso dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 del TUE;
  • le direttive adottate attraverso la procedura prevista dal protocollo sociale ai sensi degli articoli 154 e 155 del TFUE.

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