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L’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che i poteri (le competenze) dell’Unione europea (Unione) siano disciplinate dal principio di attribuzione, secondo il quale «l’Unione agisce solo nei limiti delle competenze conferitele dagli Stati membri dell’Unione nei trattati per il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti».
Taciti, o impliciti, i poteri sono, tuttavia, competenze che non sono state esplicitamente conferite all’Unione nei trattati, ma derivano dalle competenze esplicitamente conferite o dagli obiettivi dell’Unione.
La dottrina dei poteri impliciti è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a più riprese, ad esempio nell’accordo europeo sul trasporto stradale (causa 22-70), quando ha stabilito che l’Unione ha il diritto di negoziare accordi internazionali in settori in cui ha competenza per l’adozione di norme interne. Pertanto, oltre alle competenze esplicitamente conferite all’Unione dagli Stati membri, tale dottrina conferisce all’Unione le competenze necessarie per conseguire determinati obiettivi dei trattati, anche se i trattati non prevedono poteri d’azione in tal senso.
L’articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce le basi per l’uso di poteri impliciti. Permette all’Unione di adottare, in determinate circostanze, misure relative a una politica o a un obiettivo definiti nei trattati, ma per i quali non le sono stati conferiti poteri specifici. Le condizioni da soddisfare sono che il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver ricevuto l’approvazione del Parlamento europeo, voti all’unanimità a favore delle misure appropriate sulla base di una proposta della Commissione europea.
Nel caso in cui tali misure siano adottate dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale, deve inoltre agire all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver già ottenuto l’approvazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta a richiamare l’attenzione dei parlamenti degli Stati membri su qualsiasi proposta emessa sulla base dell’articolo 352 del TFUE.
L’articolo 352 del TFUE non può essere utilizzato come base per misure che comportino l’armonizzazione delle leggi nazionali o dei regolamenti laddove i trattati dell’Unione escludano tale armonizzazione, né come base per il raggiungimento di obiettivi relativi alla politica estera e di sicurezza comune. Tutti gli atti adottati usando l’articolo 352 del TFUE come base devono rispettare i limiti stabiliti nell’articolo 40, paragrafo 2, del TUE.