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L’articolo 63 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri dell’Unione, nonché tra Stati membri e paesi terzi, salvo non risultino necessarie per interessi pubblici legittimi.
L’obiettivo della libera circolazione dei capitali è permettere l’impiego transfrontaliero efficiente del capitale fisico e finanziario per finalità di investimento o di finanziamento.
Per le persone ciò significa essere in grado di eseguire numerose operazioni, quali:
Per le imprese, ciò significa essere in grado di:
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