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Libera circolazione dei capitali

L’articolo 63 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri dell’Unione, nonché tra Stati membri e paesi terzi, salvo non risultino necessarie per interessi pubblici legittimi.

L’obiettivo della libera circolazione dei capitali è permettere l’impiego transfrontaliero efficiente del capitale fisico e finanziario per finalità di investimento o di finanziamento.

Per le persone ciò significa essere in grado di eseguire numerose operazioni, quali:

  • apertura di conti bancari all’estero;
  • acquisto di azioni di imprese all’estero;
  • investimenti in prodotti con una migliore redditività;
  • acquisto di beni immobili in un altro paese.

Per le imprese, ciò significa essere in grado di:

  • investire e possedere altre imprese europee;
  • procurarsi le risorse finanziare dove è più conveniente.

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