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Responsabilità ambientale

La responsabilità ambientale si applica al danno ambientale e al rischio di danni risultanti da attività professionali, allorquando è possibile stabilire un rapporto di causalità fra il danno e l’attività in questione. I danni ambientali sono i danni diretti o indiretti causati all’ambiente acquatico, alle specie e agli habitat naturali protetti dalla rete Natura 2000, nonché la contaminazione diretta o indiretta del suolo che determina un rischio importante per la salute dell’uomo.

Il concetto di responsabilità ambientale consiste nell’applicazione del principio secondo il quale «chi inquina paga», stabilito nell’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le disposizioni per la sua applicazione sono stabilite nella direttiva 2004/35/CE.

Sono stati creati due sistemi di responsabilità:

  • un regime senza prova della colpa che si applica alle attività professionali pericolose o potenzialmente pericolose indicate dalla normativa comunitaria. In questo caso l’operatore può essere ritenuto responsabile, anche se non ha commesso alcun errore;
  • un secondo regime che si applica quando deve essere presentata una prova della colpa o della negligenza. Esso si applica a tutte le altre attività professionali allorquando esiste un danno o un rischio imminente per le specie e gli habitat naturali protetti dalla legislazione comunitaria. La responsabilità dell’operatore sarà in questo caso determinata solo se quest’ultimo è responsabile di una colpa o di una negligenza.

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