This document is an excerpt from the EUR-Lex website
L’articolo 17 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che la Commissione europea, in qualità di guardiana dei trattati dell’Unione, sia incaricata dell’applicazione del diritto dell’Unione, avvalendosi del monitoraggio dell’adozione del diritto primario e derivato dell’Unione europea e garantendone l’adozione uniforme in tutto il territorio unionale. Essa raccoglie le informazioni per il monitoraggio dell’ottemperanza da parte degli Stati membri dell’Unione europea.
Quando uno Stato membro dell’Unione non rispetta il diritto dell’Unione, la Commissione può inviare una «lettera di costituzione in mora», che permette allo Stato membro di presentare le sue osservazioni. Se la Commissione è ancora del parere che la violazione delle norme dell’Unione persista, invia un parere motivato allo Stato membro. Tale parere motivato fissa una scadenza entro la quale lo Stato membro ha il dovere di conformarsi al diritto dell’Unione europea. Se lo Stato membro non si conforma entro la scadenza fissata, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
La Corte può imporre una sanzione penale allo Stato membro che non rispetta la sentenza in seguito a una seconda procedura della Corte (articolo 260, paragrafo 2, del TFUE). Tuttavia, qualora lo Stato membro non abbia attuato una direttiva, la Corte ha la facoltà di imporre sanzioni finanziarie al momento della sua prima sentenza ai sensi dell’articolo 258 del TFUE (articolo 260, paragrafo 3, del TFUE).
Qualsiasi persona fisica o organizzazione può altresì presentare un ricorso alla Commissione, se una misura o una prassi amministrativa in uno Stato membro sembra violare le regole unionali. Tuttavia, solo la Commissione può avviare la procedura prevista dagli articoli 258 e 260 del TFUE.