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Impugnazione

Ai sensi dell’articolo 256 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte di giustizia è legittimata a esaminare le impugnazioni nei confronti delle decisioni emesse dal Tribunale, e quest’ultimo può esaminare le impugnazioni nei confronti delle decisioni emesse da un tribunale specializzato, tra cui, in passato, il Tribunale della funzione pubblica.

Le impugnazioni per motivi di diritto possono unicamente essere presentate dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti di sentenze e ordinanze del Tribunale. In caso l’impugnazione sia ricevibile e ben documentata, la Corte di giustizia ha la facoltà di annullare la sentenza del Tribunale.

Qualora lo stato degli atti lo consenta, la Corte di giustizia stessa può risolvere la causa. In alternativa, rimette la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione sull’impugnazione emanata dalla Corte di giustizia.

Ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le sentenze emesse dal Tribunale, limitate alle impugnazioni per motivi di diritto, possono, entro il periodo di due mesi, essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia, le parti intervenienti diverse dagli Stati membri dell’Unione europea e dalle istituzioni dell’Unione europea (Unione) possono presentare l’impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le interessi in modo diretto.

L’articolo 167 del regolamento interno della Corte di giustizia stabilisce la procedura da seguire per avviare un’impugnazione, e l’articolo 168 specifica le informazioni che deve contenere.

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