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Clausola di solidarietà

La clausola di solidarietà, introdotta dall’articolo 222 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevede la possibilità per l’Unione europea (UE) e per i paesi dell’UE:

  • di agire congiuntamente;
  • di prevenire la minaccia terroristica sul territorio di un paese dell’UE;
  • di fornire assistenza a un altro paese dell’UE vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo.

La clausola è stata attuata come previsto a seguito degli attentati terroristici di Madrid nel marzo 2004.

Nel 2014 l’UE ha adottato una decisione che stabilisce le norme e le procedure per l’applicazione della clausola di solidarietà. Tale decisione assicura che tutte le parti interessate a livello nazionale ed europeo collaborino insieme per rispondere rapidamente, in modo efficace e coerente in caso di attacchi terroristici o di catastrofi naturali o provocate dall’uomo.

Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è uno strumento che finanzia operazioni in materia di protezione civile ed è stato creato nel 2002. Secondo le nuove norme adottate nel 2014, le procedure sono state semplificate e i criteri di ammissibilità sono stati chiariti, includendo tra le catastrofi la siccità.

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