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Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità, per taluni paesi dell’UE, di rafforzare la loro reciproca collaborazione nel settore militare, creando una cooperazione strutturata permanente (articolo 42, paragrafi 6 e 46, del trattato sull’Unione europea o TUE). A tale scopo, i paesi dell’UE interessati dovranno soddisfare due condizioni principali previste dal protocollo n. 10 allegato al trattato:
L’Agenzia europea di difesa valuta regolarmente i contributi dei paesi dell’UE partecipanti.
I paesi dell’UE che intendono costituire una cooperazione strutturata permanente devono notificarlo al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. In seguito a tale notifica, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e l’elenco degli Stati partecipanti. L’adesione di nuovi paesi o la sospensione di taluni tra loro viene decisa dal Consiglio a maggioranza qualificata dei membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente. Le decisioni e le raccomandazioni adottate nel quadro di una tale cooperazione sono adottate all’unanimità dai membri del Consiglio che vi partecipano.
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