Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Cooperazione strutturata permanente

Il trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità, per taluni paesi dell’UE, di rafforzare la loro reciproca collaborazione nel settore militare, creando una cooperazione strutturata permanente (articolo 42, paragrafi 6 e 46, del trattato sull’Unione europea o TUE). A tale scopo, i paesi dell’UE interessati dovranno soddisfare due condizioni principali previste dal protocollo n. 10 allegato al trattato:

  • sviluppare capacità di difesa in maniera intensiva mediante lo sviluppo di contributi nazionali e la loro partecipazione a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all’attività dell’Agenzia europea di difesa nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti;
  • avere la capacità di fornire, entro il 2010, unità di combattimento e il supporto logistico per le mansioni di cui all’articolo 43 del TUE entro un termine da 5 a 30 giorni in caso di bisogno per un periodo da 30 a 120 giorni.

L’Agenzia europea di difesa valuta regolarmente i contributi dei paesi dell’UE partecipanti.

I paesi dell’UE che intendono costituire una cooperazione strutturata permanente devono notificarlo al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. In seguito a tale notifica, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata una decisione che istituisce la cooperazione strutturata permanente e l’elenco degli Stati partecipanti. L’adesione di nuovi paesi o la sospensione di taluni tra loro viene decisa dal Consiglio a maggioranza qualificata dei membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente. Le decisioni e le raccomandazioni adottate nel quadro di una tale cooperazione sono adottate all’unanimità dai membri del Consiglio che vi partecipano.

CONSULTARE INOLTRE

In alto