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Comitato di conciliazione

Secondo la procedura legislativa ordinaria (codecisione), è possibile istituire un comitato di conciliazione ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ove necessario, per raggiungere un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla legislazione proposta.

Il comitato di conciliazione è composto da membri del Consiglio o da loro rappresentanti e da altrettanti membri del Parlamento europeo.

Copresieduto dal presidente del Parlamento e dal presidente del Consiglio, ha il compito di raggiungere un accordo su un testo comune sulla base delle posizioni di entrambe le istituzioni a una seconda lettura.

La Commissione europea partecipa ai suoi lavori, al fine di conciliare le diverse posizioni.

Tale comitato è tenuto ad adottare un testo comune entro le sei settimane successive alla sua convocazione, altrimenti la legislazione proposta si considera non adottata. In caso di approvazione da parte del comitato, il testo comune dovrà quindi essere adottato:

  • a maggioranza assoluta dei voti del Parlamento;
  • a maggioranza qualificata dei voti del Consiglio.

Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio non adottino il testo comune approvato dal comitato, la legislazione proposta si considera non adottata.

Esistono norme specifiche se un comitato di conciliazione è convocato in materia di bilancio.

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