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Difesa collettiva

Il trattato di Lisbona incorpora nelle norme europee applicabili alla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) una clausola di difesa collettiva (articolo 42, paragrafo 7 del trattato sull’Unione europea). Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso. Quest’obbligo non pregiudica gli eventuali impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO).

L’articolo 42, paragrafo 7 del TUE si ispira al Trattato di Bruxelles (modificato nel 1954), che istituì l’Unione dell’Europa occidentale (UEO), un’alleanza per la difesa di 10 paesi dell’Europa occidentale che, insieme alla NATO, era il principale garante della sicurezza europea dopo la seconda guerra mondiale. Nel 2000, l’UEO ha accettato di trasferire gradualmente capacità e compiti alla politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell’Unione europea (UE). L’UEO, infine, ha cessato di esistere nel giugno del 2011.

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