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Vini e prodotti vitivinicoli

Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Vini e prodotti vitivinicoli — denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione' per informazioni aggiornate sullargomento.

Vini e prodotti vitivinicoli

L’Unione europea (UE) fissa regole comuni riguardanti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

ATTO

Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

SINTESI

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette

La denominazione di origine protetta (DOP) designa il nome di un prodotto la cui produzione deve avvenire in una determinata area geografica, caratterizzata da un know-how riconosciuto e accertato.

Ogni prodotto che beneficia di una DOP deve essere elaborato esclusivamente da uve provenienti dalla zona in oggetto.

L’indicazione geografica protetta (IGP) indica un prodotto che possiede una qualità, una notorietà o altre caratteristiche particolari attribuibili a una determinata area geografica. Ogni prodotto che beneficia di una IGP deve essere elaborato da uve di cui almeno l’85 % provenga da tale area geografica.

Un produttore può richiedere una DOP o una IGP alle seguenti condizioni:

  • è l’unico produttore nella zona geografica delimitata;
  • la zona geografica in oggetto o il prodotto possiede caratteristiche notevolmente diverse da quelle delle zone a denominazione di origine o indicazione geografica circostanti.

La domanda di protezione si compone di un fascicolo tecnico e un documento unico che riassume il disciplinare di produzione.

Menzioni tradizionali

Le menzioni tradizionali sono utilizzate per:

  • indicare che il prodotto beneficia di una DOP o IGP in applicazione del diritto europeo e dalla legislazione di uno Stato membro;
  • designare il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o un evento particolare legato alla storia del prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP.

Le domande di protezione di menzioni tradizionali sono presentate alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi, oppure dalle organizzazioni professionali del settore vitivinicolo.

Le menzioni tradizionali sono riportate nell’allegato XII. Sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda. Sono protette contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, e contro prassi che possano indurre in errore il consumatore.

Indicazioni obbligatorie sulle etichette

Le norme specifiche contenute nel presente regolamento completano le norme generali sull’etichettatura previste in materia di alimenti. Sono utili ai consumatori per comprendere meglio le specificità dei prodotti vitivinicoli e consentono ai produttori di valorizzare la qualità dei loro prodotti.

L'etichettatura dei vini e dei prodotti vitivinicoli deve riportare le seguenti informazioni:

  • la denominazione della categoria in conformità all’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 2007/1234 sull’OCM unica;
  • per i vini che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta:
  • il titolo alcolometrico effettivo «% vol»;
  • la provenienza;
  • l’identità dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore;
  • l’identità dell’importatore nel caso di vini importati;
  • il tenore di zucchero (per determinati vini spumanti);
  • il numero di lotto.

Il nome della categoria non è necessario per i vini la cui etichetta reca il nome protetto di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica.

I termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» possono essere omessi se:

  • sull’etichetta compare una menzione tradizionale;
  • sull’etichetta compare il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta (in casi eccezionali che saranno definiti dalla Commissione).

La presenza di solfiti deve essere indicata nell’etichetta secondo le disposizioni previste dalla direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari.

Tutte le indicazioni obbligatorie (tranne l’importatore e il numero di lotto) devono comparire in modo chiaro e visibile nel medesimo campo visivo della bottiglia.

La DOP, l’IGP o la menzione tradizionale sono riportate sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali vige la protezione. Se non è possibile esprimere in caratteri latini le DOP, le IGP o i nomi nazionali specifici, il nome può figurare in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea.

Indicazioni facoltative

L’etichetta di vini e prodotti vitivinicoli può recare indicazioni facoltative, quali ad esempio:

  • l’anno di vendemmia (almeno l’85 % dell’uva deve essere stata raccolta nell’anno indicato);
  • il nome di una o più varietà di uve da vino;
  • il tenore di zucchero (tranne per determinati vini spumanti, per i quali tale indicazione è obbligatoria);
  • il simbolo comunitario recante la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta secondo le disposizioni previste nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006;
  • le menzioni relative a determinati metodi di produzione;
  • per i vini che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica, il nome di un’altra unità geografica di dimensioni minori o maggiori rispetto alla zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

Le bottiglie

L’allegato XVII del regolamento elenca i tipi di bottiglia utilizzabili limitatamente con determinati prodotti.

Divieto di utilizzare capsule e lamine a base di piombo

Il dispositivo di chiusura dei prodotti vitivinicoli non è rivestito da una capsula o da una lamina a base di piombo.

Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 753/2002.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 607/2009

31.7.2009

-

GU L 193 del 24.7.2009

See also

Ultima modifica: 18.02.2011

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