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Vigilanza sui conglomerati finanziari

Vigilanza sui conglomerati finanziari

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Mira ad aumentare un’efficace vigilanza dei conglomerati finanziari, ossia grandi gruppi finanziari attivi in diversi settori finanziari (servizi bancari/di investimento e assicurativi), spesso a livello transfrontaliero.
  • Il suo obiettivo generale è di contribuire a una maggiore stabilità finanziaria e alla tutela dei consumatori.

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce requisiti specifici:

  • di solvibilità, con un requisito complessivo che integri tutti i requisiti di solvibilità settoriali a cui è soggetto il gruppo anche per evitare che lo stesso capitale sia usato più di una volta per ammortizzare i rischi in imprese diverse dello stesso conglomerato («computo multiplo di capitali») e per evitare attività «downstream» da parte delle imprese madri, con le quali emettono debito e successivamente usano i ricavi come capitale proprio delle rispettive imprese figlie regolamentate («ricorso eccessivo alla leva finanziaria»);
  • di idoneità e professionalità dei dirigenti del conglomerato;
  • per garantire una gestione del rischio adeguata e sistemi di controllo interno nel conglomerato;
  • che prevedono la nomina di un’unica autorità di vigilanza, allo scopo di coordinare la vigilanza generale di un conglomerato, la quale può comprendere molte autorità diverse che si occupano di parti diverse delle attività del conglomerato;
  • per la condivisione delle informazioni e la cooperazione fra i supervisori (compresi quelli di paesi extra UE) delle imprese regolamentate in un conglomerato finanziario.

Modifiche alla direttiva 2002/87/CE

  • La direttiva 2011/89/UE ha introdotto modifiche che danno ai supervisori finanziari nazionali nuovi poteri al fine di esercitare meglio la supervisione delle imprese madri dei conglomerati, come le holding. In questo modo, i supervisori possono ottenere migliori informazioni in minor tempo, nel caso in cui un conglomerato finanziario dovesse incorrere in problemi, ed essere attrezzati meglio per intervenire.
  • La direttiva 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale delle banche e delle imprese di investimento ha introdotto modifiche per consentire lo sviluppo di standard tecnici in modo che le istituzioni che fanno parte di un conglomerato finanziario applichino i metodi di calcolo adeguati per la determinazione del capitale richiesto su base consolidata (si veda la sintesi).
  • La direttiva (UE) 2019/2034 ha stabilito un quadro prudenziale specifico per le imprese di investimento che fino a tale direttiva erano soggette alle stesse regole delle banche. (Si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2002/87/CEE è entrata in vigore a partire dal 11 febbraio 2003 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 10 agosto 2004.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2002/87/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 12.11.2021

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