Norme generali dell'UE sull'informazione e consultazione dei lavoratori
SINTESI DI:
Direttiva 2002/14/CE: quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Stabilisce i principi generali relativi ai diritti minimi di informazione* e consultazione* dei lavoratori nelle imprese con sede nell'Unione europea (UE). La legislazione nazionale e la prassi delle relazioni industriali determinano il modo in cui tali principi vengono applicati.
PUNTI CHIAVE
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I paesi dell'UE possono:
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scegliere se la normativa si applichi alle imprese con almeno 50 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 20 addetti;
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prevedere norme specifiche per le imprese che perseguono principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici;
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disporre che il datore di lavoro non sia obbligato a informare o consultare i rappresentanti dei lavoratori qualora ciò crei notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa.
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L'informazione e la consultazione riguardano i dati dell'impresa relativi:
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all'evoluzione recente e probabile delle attività e la situazione economica;
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alla struttura e all'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione;
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alle decisioni che potrebbero comportare cambiamenti in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro.
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La consultazione deve avvenire:
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assicurando che il momento, le modalità e il contenuto siano appropriati;
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al livello pertinente di direzione e di rappresentanza dei lavoratori, in funzione dell'argomento trattato;
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sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro e del parere dei rappresentanti dei lavoratori;
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in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta al loro eventuale parere;
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al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che potrebbero comportare cambiamenti in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro.
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I rappresentanti dei lavoratori e i loro consulenti non devono rivelare alcuna informazione che sia stata loro fornita in via riservata.
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La normativa originaria concedeva ai paesi dell'UE la possibilità di escludere gli equipaggi delle navi d'alto mare. Tale esenzione è stata rimossa da una modifica del 2015.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 23 marzo 2002. I paesi dell'UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 23 marzo 2005.
CONTESTO
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All'inizio del 2015, la Commissione europea ha consultato i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sull'opportunità di fondere le tre direttive seguenti in un unico testo legislativo: il quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, i licenziamenti collettivi e i trasferimenti delle imprese.
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Tale esercizio sta inoltre considerando la possibilità di allineare meglio i concetti di «informazione» e «consultazione».
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Per ulteriori informazioni, consultare:
* TERMINI CHIAVE
Informazione: dati trasmessi dal datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di prendere conoscenza di una questione ed esaminarla.
Consultazione: scambio di opinioni e instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29-34)
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 2002/14/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Documento a fini di consultazione: Prima fase di consultazione delle parti sociali ai sensi dell'articolo 154 TFUE sul consolidamento delle direttive UE relative all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (C(2015) 2303 final del 10.4.2015)
Ultimo aggiornamento: 04.12.2016