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Proteggere la biodiversità dalle specie esotiche invasive

Proteggere la biodiversità dalle specie esotiche invasive

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) N. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici causati dall’introduzione e dalla diffusione di specie esotiche invasive* nell’Unione europea (Unione). Le specie esotiche invasive possono produrre inoltre notevoli effetti negativi sulla salute umana e sull’economia.

PUNTI CHIAVE

Elenco delle specie esotiche invasive

  • In data 13 luglio 2016, la Commissione europea ha adottato il primo «elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale». Esso è in vigore dal 3 agosto 2016. Successivamente sono entrati in vigore tre aggiornamenti dell’elenco, il 2 agosto 2017, il 15 agosto 2019 e il 2 agosto 2022 rispettivamente. L’elenco, che è stato redatto sulla base di valutazioni scientifiche dei rischi, viene aggiornato regolarmente e rivisto ogni 6 anni. L’elenco più recente risale al 2022.
  • Le specie in questo elenco non possono essere intenzionalmente introdotte nel territorio dell’Unione europea, né possono essere tenute, allevate, trasportate verso, da e all’interno dell’Unione, o vendute, cresciute o rilasciate nell’ambiente.

Autorizzazioni

  • Gli Stati membri dell’Unione instaurano un regime di autorizzazione che abiliti gli istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione ex situ e uso medico delle specie esotiche invasive inserite nell’elenco. Per tutti gli altri utilizzi, gli Stati membri che intendono rilasciare autorizzazioni potranno farlo previa autorizzazione della Commissione.
  • Tali specie esotiche invasive dovranno essere tenute in confinamento e trasportate in condizioni che ne impediscano la fuoriuscita.

Piani d’azione nazionali

Entro tre anni dall’adozione dell’elenco delle specie, ogni Stato membro elabora e attua piani d’azione per trattare i vettori prioritari di diffusione di specie esotiche invasive nel proprio territorio. Ciò al fine di prevenire l’introduzione e la diffusione accidentale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale nel loro territorio.

Specie esotiche invasive di rilevanza regionale e specie autoctone

Le specie esotiche invasive possono avere origine in una regione dell’Unione e creare problemi in un’altra regione. Qui, su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può avere un ruolo di primo piano nel garantire che gli Stati membri interessati collaborino per affrontare il problema.

Sistemi di sorveglianza

Entro 18 mesi dall’adozione dell’elenco delle specie esotiche invasive, gli Stati membri devono istituire sistemi di vigilanza che raccolgano e registrino i dati sulla presenza di specie esotiche invasive nell’ambiente.

Controlli ufficiali

Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri dovevano prevedere strutture pienamente operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l’introduzione deliberata nell’Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. I controlli ufficiali si applicano alle categorie di merci alle quali sono attribuiti codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nell’elenco dell’Unione.

Rilevazione precoce ed eradicazione rapida delle specie esotiche nella fase iniziale dell’invasione

Dopo ogni nuovo rilevamento (prima osservazione o prima osservazione dopo l’eradicazione) di una specie esotica invasiva sul territorio di uno Stato membro o in una parte del suo territorio si genera l’obbligo di eradicazione rapida. L’eradicazione può essere ottenuta con misure letali o non letali.

Misure di gestione di specie esotiche invasive ad ampia diffusione

  • Entro 18 mesi dall’iscrizione di una specie esotica invasiva nell’elenco dell’Unione, gli Stati membri predispongono misure di gestione per le specie esotiche invasive di cui hanno constatato l’ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti negativi.
  • Tali misure possono essere letali o non letali e devono essere proporzionate all’impatto sull’ambiente e adeguate alle circostanze specifiche degli Stati membri.

Ripristino degli ecosistemi danneggiati

Gli Stati membri dovrebbero attuare misure per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale.

Misure transitorie

  • I proprietari possono tenere i propri «animali da compagnia» che sono esemplari di specie esotiche invasive a condizione che:
    • siano stati acquisiti prima della redazione dell’elenco;
    • si prendano tutti i provvedimenti necessari a evitare la riproduzione o la fuoriuscita.
  • Nel primo anno dall’inserimento in elenco, le aziende o gli operatori commerciali possono continuare a vendere una specie fino all’esaurimento delle scorte. In ogni caso nel secondo anno dall’inserimento in elenco, le specie possono essere vendute o trasferite esclusivamente a un istituto autorizzato o soppresse in modo indolore. Tali misure transitorie sono consentite a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari a evitare la riproduzione o la fuoriuscita delle specie.

Atti di esecuzione e atti delegati

Il regolamento (UE) n. 1143/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

  • Il regolamento delegato (UE) 2018/968 integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive. Esso descrive in dettaglio la metodologia da applicare nelle valutazioni del rischio, tenendo conto degli standard nazionali e internazionali pertinenti e della necessità di dare priorità all’azione contro le specie esotiche invasive associate o che hanno il potenziale di causare un impatto negativo significativo sulla biodiversità o relativi servizi ecosistemici, o sulla salute umana o sull’economia, essendo tale impatto negativo considerato un fattore aggravante.
  • Oltre agli atti di esecuzione che aggiornano gli elenchi delle specie esotiche invasive, la Commissione ha adottato altri due atti di esecuzione:
    • Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/145 che adotta il formato del documento che funge da prova per l’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che abiliti gli istituti a svolgere talune attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
    • Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore dal 1 gennaio 2015.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Specie esotiche invasive. Piante o animali che sono stati trasportati fuori dal loro areale ecologico naturale a opera dell’uomo (intenzionalmente o non intenzionalmente). Anche se molte di queste specie non sopravvivono, alcune lo fanno e, a causa della loro invasività, causano notevoli danni ecologici ed economici.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1143/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2018/968 della Commissione, del 30 aprile 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 5).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 della Commissione, del 10 agosto 2017, che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 dell’11.8.2017, pag. 15).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/145 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che adotta il formato del documento che funge da prova per l’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che abiliti gli istituti a svolgere talune attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 30 del 5.2.2016, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 03.08.2022

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