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Banche e imprese di investimento — Vigilanza prudenziale

Banche e imprese di investimento — Vigilanza prudenziale

 

SINTESI DI:

Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (direttiva sui requisiti patrimoniali — CRD IV)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La presente direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) disciplina l’accesso all’attività degli enti creditizi.
  • Essa fissa altresì norme concernenti:
    • la vigilanza prudenziale degli enti creditizi da parte delle autorità nazionali competenti;
    • i poteri e gli strumenti di vigilanza delle suddette autorità per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi;
    • gli obblighi di pubblicazione per le suddette autorità nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.
  • Sostituisce le precedenti direttive sui requisiti patrimoniali (2006/48/CE e 2006/49/CE) e tratta aspetti precedentemente contemplati da quelle direttive, tra i quali:
    • l’accesso all’attività bancaria e l’esercizio di tale attività;
    • le condizioni in materia di libertà di stabilimento;
    • la libertà di fornire i servizi;
    • la vigilanza prudenziale sulle banche e sulle imprese di investimento.
  • La direttiva 2013/36/UE fa parte di un pacchetto normativo volto a consolidare la resilienza del settore bancario dell’Unione in seguito alla crisi finanziaria del 2008. Il pacchetto include inoltre il regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) (si veda la sintesi) che stabilisce i requisiti di vigilanza che le banche devono soddisfare.

PUNTI CHIAVE

La direttiva 2013/36/UE copre numerosi nuovi aspetti in aggiunta a quelli trattati dalle precedenti direttive sui requisiti patrimoniali, tra cui i seguenti:

  • premi al personale: per evitare che gli enti creditizi concedano al proprio personale bonus che lo incoraggino ad assumere rischi eccessivi, la direttiva prevede un rapporto massimo tra retribuzione fissa e bonus per tutto il personale interessato. Il bonus non può essere superiore alla retribuzione annua fissa del membro del personale identificato, sebbene in talune condizioni gli azionisti possano autorizzare la concessione di bonus che arrivano fino al doppio della remunerazione fissa. Nelle nuove norme rientrano altresì ulteriori requisiti relativi ai bonus, che favoriscono un approccio al rischio a lungo termine.
  • Governance migliore e maggiore trasparenza: la direttiva introduce norme per garantire che i rischi derivanti dalle attività degli enti creditizi siano soggetti a una gestione e a una sorveglianza efficaci da parte dei propri organi di gestione. Vengono inoltre introdotte norme per rendere più diversificata l’adesione al consiglio di amministrazione degli enti creditizi. Dal gennaio 2015, gli enti creditizi dovranno comunicare paese per paese determinate informazioni, fra cui gli utili, le imposte e i contributi pubblici ricevuti.
  • Capitale supplementare che gli enti creditizi devono detenere (secondo pilastro e riserve di capitale). La direttiva:
    • prevede requisiti più dettagliati nel quadro del secondo pilastro, laddove le autorità nazionali competenti possano richiedere agli enti creditizi di detenere capitale in aggiunta ai requisiti minimi stabiliti nel CRR;
    • stabilisce un quadro per le riserve di capitale che hanno lo scopo di proteggere la solvibilità dell’ente creditizio, fissando garanzie e limitazioni sugli importi dei pagamenti di dividendi e dei premi elargibili dall’ente stesso. A seconda della misura in cui un ente creditizio attinge alla riserva, le limitazioni diventano più rigide, evitando così l’erosione del capitale.
  • Minore dipendenza dai rating esterni: la direttiva riduce, ove possibile, la dipendenza degli enti finanziari dai rating di credito esterni. Essa richiede, ad esempio, che tutte le decisioni di investimento prese dagli enti creditizi siano basate non solo sui rating, ma anche sulle valutazioni del rischio interno.

Principali modifiche alla direttiva 2013/36/UE

  • La direttiva di modifica (UE) 2019/878 modifica alcuni delle norme esistenti della direttiva 2013/36/UE aggiungendone di nuove per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale. Il suo scopo è quello di garantire la capacità del settore finanziario di resistere a shock potenziali.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2034 fa parte di un nuovo quadro normativo per le imprese di investimento che, fino alla sua adozione, erano state soggette alle stesse regole di gestione del capitale, della liquidità e del rischio applicate alle banche. Stabilisce requisiti prudenziali e misure di vigilanza adattate al profilo di rischio e al modello aziendale delle imprese di investimento, salvaguardando la stabilità finanziaria.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 allinea le norme della direttiva e diverse altre direttive correlate, con i requisiti sul rischio delle TIC per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA), regolamento (UE) 2022/2554 (si veda la sintesi).

Atti di esecuzione e delegati

Il pacchetto CRD IV/CRR consente l’adozione di atti delegati e di atti di esecuzione. Essi offrono indicazioni sulla conformità con il pacchetto alle autorità nazionali competenti, alle banche e alle imprese di investimento. I seguenti regolamenti delegati integrano la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione.

  • Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione.
  • Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 sulle informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente.
  • Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 relativo alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell’ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile.
  • Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 concernente le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2022/192 e (UE) 2022/2403.
  • Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente.
  • Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 sulla metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale, successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2016/1608 e (UE) 2021/539.
  • Regolamento delegato (UE) 2016/861 relativo ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente.
  • Regolamento delegato (UE) 2017/180 relativo alle norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni.
  • Regolamento delegato (UE) 2021/923 relativo ai criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale.
  • Regolamento delegato (UE) 2022/2579 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.
  • Regolamento delegato (UE) 2022/2580 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti.

Sono stati adottati i seguenti atti di esecuzione:

  • regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, successivamente modificato dal regolamento (UE) 2019/912, per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014, successivamente modificato dal regolamento (UE) 2022/193, per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2017/1486, (UE) 2018/688, (UE) 2019/439, (UE) 2021/1971, (UE) 2021/2017 e (UE) 2022/951, sui modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 relativo alle norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2013/36/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2013 e le presenti norme sono in vigore dal 17 luglio 2013.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/878 doveva essere recepita entro il 28 dicembre 2020 e tali norme sono in vigore dal 29 dicembre 2020.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2034 doveva essere recepita entro il 26 giugno 2021, e le norme sono in vigore dal 26 giugno 2021, a eccezione di quelle relative alla fornitura di servizi su iniziativa del cliente che sono in vigore dal 26 marzo 2020.
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 deve essere recepita entro il 17 gennaio 2025 e le relative norme si applicheranno a partire da tale data.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 2013/36/UE sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha solo un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 della Commissione, del 20 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 86).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 64).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2022/2579 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis di tale direttiva (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 61).

Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153).

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203 del 9.6.2021, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all’articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).

Regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente (GU L 144 del 1.6.2016, pag. 21).

Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).

Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 254 del 28.8.2014, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell’ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).

Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).

Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.06.2023

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