31999R2249

Regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, recante apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di carni della specie bovina disossate, secche

 GU L 275 del 26.10.1999, pagg. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 02 tomo 09 pag. 289 - 290
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 02 tomo 09 pag. 289 - 290
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 02 tomo 09 pag. 289 - 290
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 02 tomo 09 pag. 289 - 290
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 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 02 tomo 09 pag. 289 - 290
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 02 tomo 09 pag. 289 - 290
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 02 tomo 11 pag. 254 - 255
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 02 tomo 11 pag. 254 - 255

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REGOLAMENTO (CE) N. 2249/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1999

recante apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di carni della specie bovina disossate, secche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) nel contesto dei negoziati per la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli la Comunità si è impegnata ad aprire, con effetto dal 1o luglio 1999, un contingente tariffario autonomo di carni della specie bovina disossate, secche; detto accordo è stato firmato il 21 giugno 1999;

(2) per rispettare i termini dell'impegno si dovrebbe prevedere che tale trattamento preferenziale scada dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo;

(3) per motivi di semplificazione tale contingente dovrebbe essere aperto su base pluriennale per periodi unitari di 12 mesi; tuttavia, l'ultimo periodo contingentale potrebbe essere inferiore a 12 mesi, in funzione della data effettiva di entrata in vigore dell'accordo; in tal caso è opportuno autorizzare la Commissione ad adeguare di conseguenza il quantitativo disponibile nell'ambito del contingente tariffario;

(4) al termine del periodo transitorio che si conclude un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le condizioni relative alle importazioni preferenziali di carni della specie bovina disossate, secche, provenienti dalla Svizzera saranno disciplinate dalle disposizioni di detto accordo;

(5) occorre adottare le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni richieste per la gestione del contingente, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario comunitario su base pluriennale per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, per l'importazione di un quantitativo netto di 700 tonnellate di carni della specie bovina disossate, secche, del codice NC ex 0210 20 90 per ciascuno di detti periodi.

2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella Tariffa doganale comune non si applicano.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento e, se del caso, la riduzione proporzionale del quantitativo annuo qualora l'ultimo periodo del contingente tariffario sia inferiore a dodici mesi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 1o luglio 1999 fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1999.

Per il Consiglio

IlPresidente

S. MÖNKÄRE

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17).

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