31998R1900

Regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione del 4 settembre 1998 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

 GU L 247 del 5.9.1998, pagg. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 15 tomo 04 pag. 59 - 61
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 15 tomo 04 pag. 224 - 226
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 15 tomo 04 pag. 224 - 226

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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REGOLAMENTO (CE) N. 1900/98 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1998 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione, del 5 agosto 1995 (2), in particolare l'articolo 13, primo e secondo trattino;

considerando che nell'allegato I dovrebbero essere incluse disposizioni concernenti le caratteristiche dei substrati per la coltura dei funghi, affinché la produzione biologica dei funghi possa essere praticata in condizioni identiche in tutti gli Stati membri;

considerando che i componenti agricoli di tali substrati dovrebbero provenire, di norma, da aziende che applichino il metodo di produzione biologico;

considerando che tuttavia alcuni componenti, come la paglia e il letame, non sono generalmente reperibili in quantità sufficiente nell'ambito della produzione biologica; che è quindi necessario prevedere un congruo periodo transitorio per consentire ai produttori di adattarsi ai nuovi requisiti;

considerando che all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino, è prevista la possibilità di definire requisiti specifici in materia di etichettatura per i prodotti ottenuti utilizzando determinati prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, nel caso di tale produzione particolare, è opportuno prevedere un'etichettatura informativa riguardo all'origine non biologica dei componenti del substrato durante il periodo di transizione;

considerando che è opportuno precisare ulteriormente le norme stabilite dal presente regolamento, con particolare riguardo alle condizioni di utilizzazione, tra cui la percentuale massima di concime animale proveniente da aziende che non applicano il metodo di produzione biologico, le caratteristiche e l'origine del micelio; che i lavori preparatori a questo riguardo devono essere avviati in tempo utile per poter essere conclusi prima del termine del periodo transitorio;

considerando che la durata del periodo transitorio può essere riveduta in base all'evoluzione della disponibilità di paglia e concime animale di produzione biologica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato secondo il disposto dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1998.

2. In deroga alle disposizioni del punto 5.1 e del punto 5.2 dell'allegato I, possono essere utilizzati durante un periodo transitorio che scade il 1° dicembre 2001:

- i prodotti menzionati al punto 5.1 a) dell'allegato, non provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico ma rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91, e/o

- i prodotti menzionati al punto 5.2 dell'allegato, non provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico ma rispondenti, se del caso, ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91,

qualora i prodotti di cui al punto 5.1 a) e al punto 5.2 non siano disponibili presso le aziende che applicano il metodo di produzione biologico ed il loro impiego sia giudicato necessario dall'autorità o dall'organo d'ispezione.

In tal caso, l'etichettatura e la pubblicità dei funghi recano la seguente dicitura: «Funghi coltivati su un substrato proveniente dall'agricoltura estensiva, il cui uso è consentito nell'agricoltura biologica durante un periodo transitorio». Il termine «biologico», in questa dicitura, in altre parti dell'etichetta e/o in qualsiasi materiale pubblicitario, non deve essere messo in evidenza rispetto al resto delle informazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 12.

ALLEGATO

È inserito il seguente punto 5 nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91:

«5. Per la produzione di funghi, possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

5.1. concime animale e deiezioni animali (compresi i prodotti di cui all'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91):

a) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico, oppure

b) rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91, entro il limite massimo del 25 % (*), e unicamente qualora il prodotto di cui al punto 5.1 a) non sia disponibile;

5.2. prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati al punto 5.1 (per esempio paglia), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

5.3. torba non trattata chimicamente;

5.4. legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

5.5. minerali di cui all'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, acqua e terra.

(*) Questa percentuale è calcolata sul peso totale dell'insieme dei componenti del substrato - escluso il materiale di copertura - prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua.»

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