Regolamento (CE) n. 529/95 della Commissione, del 9 marzo 1995, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 54 del 10.3.1995, pagg. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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REGOLAMENTO (CE) N. 529/95 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1995 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/94 (4), ha prorogato di 26 mesi, per i prodotti importati in provenienza da taluni paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91;
considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria e della Svezia all'Unione europea, il dispositivo giuridico attualmente in vigore è ormai privo di oggetto per questi due paesi;
considerando che, prima della data precisata all'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91, taluni paesi terzi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito le informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 93/92 della Commissione (5);
considerando che, da un primo esame delle informazioni trasmesse, è emerso che le norme di produzione e di controllo applicate in alcuni di questi paesi sembrano ampiamente soddisfare i requisiti di equivalenza previsti all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, tuttavia, l'esame di certi punti non è stato ancora approfondito in misura tale da consentire di prendere una decisione in merito all'inclusione dei paesi terzi suddetti nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del precitato regolamento (CEE) n. 2092/91;
considerando che occorre perciò differire la data entro la quale tale esame dovrebbe essere ultimato;
considerando che, al fine di armonizzare le procedure d'importazione e di migliorare la trasparenza delle informazioni riguardandi i prodotti importati, è opportuno che il certificato destinato a scortare tali prodotti venga emesso su un formulario di tipo unico;
considerando che taluni aspetti del regime d'importazione dai paesi terzi sono attualmente esaminati dal Consiglio in base a una proposta della Commissione del 12 novembre 1993;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è rinviata per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i prodotti importati in provenienza dai seguenti paesi terzi e scortati dal certificato di cui all'articolo 2:
- l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali lo « Instituto Argentino para la Certificación y la Promoción de los Productos Agropecuarios Orgánicos SRL » (Argencert) certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;
- l'Australia, limitatamente ai prodotti per i quali lo « Australian Quarantine and Inspection Service » (AQUIS) certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;
- l'Ungheria, limitatamente ai prodotti agricoli non trasformati per i quali la « Biokultura Association » certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;
- Israele, limitatamente ai prodotti per i quali il ministero dell'Agricoltura, dipartimento « Protezione e sorveglianza dei vegetali » (DPPI), oppure il ministero dell'Industria e del Commercio, servizio « Ispezione dei prodotti alimentari e vegetali destinati all'esportazione », certifichino che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;
- la Svizzera, limitatamente ai prodotti ottenuti in detto paese vuoi con il metodo di produzione biologico stabilito, controllato e certificato dalla « Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbau-Organisationen » (VSBLO), vuoi in base alle norme di produzione biologica e alle modalità di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91, la cui osservanza sia stata verificata e attestata dallo « Institut für Marktökologie » (IMO).
Articolo 2
Ai fini della certificazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 1, occorre utilizzare, per i prodotti spediti verso la Comunità a decorrere dal 1° maggio 1995, il certificato di controllo per le importazioni comunitarie di prodotti biologici, il cui modello è riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione (6). Nella casella 2 del certificato deve essere fatto riferimento all'articolo 16, paragrafo 3.
Articolo 3
Il regolamento (CEE) n. 3713/92 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 84.
(3) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 21.
(4) GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 7.
(5) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.
(6) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 56.
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