31995R0529

Regolamento (CE) n. 529/95 della Commissione, del 9 marzo 1995, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

 GU L 54 del 10.3.1995, pagg. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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REGOLAMENTO (CE) N. 529/95 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1995 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/94 (4), ha prorogato di 26 mesi, per i prodotti importati in provenienza da taluni paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria e della Svezia all'Unione europea, il dispositivo giuridico attualmente in vigore è ormai privo di oggetto per questi due paesi;

considerando che, prima della data precisata all'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91, taluni paesi terzi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito le informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 93/92 della Commissione (5);

considerando che, da un primo esame delle informazioni trasmesse, è emerso che le norme di produzione e di controllo applicate in alcuni di questi paesi sembrano ampiamente soddisfare i requisiti di equivalenza previsti all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, tuttavia, l'esame di certi punti non è stato ancora approfondito in misura tale da consentire di prendere una decisione in merito all'inclusione dei paesi terzi suddetti nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del precitato regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che occorre perciò differire la data entro la quale tale esame dovrebbe essere ultimato;

considerando che, al fine di armonizzare le procedure d'importazione e di migliorare la trasparenza delle informazioni riguardandi i prodotti importati, è opportuno che il certificato destinato a scortare tali prodotti venga emesso su un formulario di tipo unico;

considerando che taluni aspetti del regime d'importazione dai paesi terzi sono attualmente esaminati dal Consiglio in base a una proposta della Commissione del 12 novembre 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è rinviata per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i prodotti importati in provenienza dai seguenti paesi terzi e scortati dal certificato di cui all'articolo 2:

- l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali lo « Instituto Argentino para la Certificación y la Promoción de los Productos Agropecuarios Orgánicos SRL » (Argencert) certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;

- l'Australia, limitatamente ai prodotti per i quali lo « Australian Quarantine and Inspection Service » (AQUIS) certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;

- l'Ungheria, limitatamente ai prodotti agricoli non trasformati per i quali la « Biokultura Association » certifichi che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;

- Israele, limitatamente ai prodotti per i quali il ministero dell'Agricoltura, dipartimento « Protezione e sorveglianza dei vegetali » (DPPI), oppure il ministero dell'Industria e del Commercio, servizio « Ispezione dei prodotti alimentari e vegetali destinati all'esportazione », certifichino che sono stati ottenuti in detto paese con metodi di produzione biologici;

- la Svizzera, limitatamente ai prodotti ottenuti in detto paese vuoi con il metodo di produzione biologico stabilito, controllato e certificato dalla « Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbau-Organisationen » (VSBLO), vuoi in base alle norme di produzione biologica e alle modalità di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91, la cui osservanza sia stata verificata e attestata dallo « Institut für Marktökologie » (IMO).

Articolo 2

Ai fini della certificazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 1, occorre utilizzare, per i prodotti spediti verso la Comunità a decorrere dal 1° maggio 1995, il certificato di controllo per le importazioni comunitarie di prodotti biologici, il cui modello è riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione (6). Nella casella 2 del certificato deve essere fatto riferimento all'articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3713/92 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 84.

(3) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 21.

(4) GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 7.

(5) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.

(6) GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 56.

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