31995R1201

Regolamento (CE) n. 1201/95 della Commissione del 29 maggio 1995 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

 GU L 119 del 30.5.1995, pagg. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 15 tomo 03 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 15 tomo 03 pag. 113 - 114
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 15 tomo 03 pag. 113 - 114

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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REGOLAMENTO (CE) N. 1201/95 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1995 che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che taluni Stati membri hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione di aver autorizzato l'impiego di determinati ingredienti d'origine agricola non compresi nella parte C dell'allegato VI; che, per alcuni dei prodotti così notificati, si è riscontrato che la Comunità non ne produce a sufficienza; che occorre perciò inserire detti prodotti nella parte C dell'allegato VI;

considerando che si è constatato che la Comunità, grazie all'agricoltura biologica, ha una cospicua produzione di cicoria, di aceto ottenuto da varie bevande fermentate, nonché di numerose spezie ed erbe; che occorre perciò depennare la cicoria, l'aceto, nonché di numerose spezie ed erbe; che occorre perciò depennare la cicoria, l'aceto, nonché le spezie ed erbe dalla parte C dell'allegato VI;

considerando che verrà compilato quanto prima un elenco delle principali spezie ed erbe che nella Comunità europea non vengono prodotte in quantità sufficiente con l'agricoltura biologica; che, in attesa dell'adozione di tale elenco, si può applicare la procedura definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93, alle condizioni specificate in detto articolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I prodotti di cui al primo e quarto trattino dell'allegato possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni precedentemente vigenti fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

I prodotti di cui al terzo trattino dell'allegato possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni precedentemente vigenti fino a sette mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 fissata dal regolamento (CEE) n. 207/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 468/94 (1), è modificata come segue:

- Nella sezione C.1.1, è soppresso il seguente prodotto: « Cicoria ».

- Nella sezione C.1.1, dopo la « accrola » sono inseriti i seguenti prodotti:

« Banane essiccate in polvere (Musa L.) Uva spina (Ribes crispa L.) Fragole essiccate (Fragaria L.) Lamponi liofilizzati/essiccati (Rubus idaeus L.) Ribes rosso liofilizzato/essiccato (Ribes rubrum L.) »

- Il testo della sezione C.1.2, intitolato « Spezie ed erbe commestibili », è sostituito dal testo seguente:

« C.1.2 Spezie ed erbe commestibili - »

- Nella sezione C.2.3 è soppresso il seguente prodotto: « Aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele ».

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