Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 350 dell' 1.12.1992, pagg. 56–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 3 - 5
edizione speciale svedese: capitolo 15 tomo 12 pag. 3 - 5
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3457/92 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1992 recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4,
considerando che occorre stabilire il testo e il modello del certificato di controllo che deve scortare i prodotti importati in provenienza da paesi terzi e destinati ad essere posti in commercio come prodotti biologici;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il certificato di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2092/91 viene rilasciato dall'organismo stabilito a seguito dell'esame previsto dal regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (2), al fine di redigere l'elenco di cui all'allegato del medesimo per il paese terzo in cui il prodotto è stato ottenuto e preparato e da cui è stato spedito verso la Comunità.
Viene emesso un certificato per ogni destinatario.
2. Il certificato di controllo è redatto in almeno una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello e di preferenza nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro di destinazione.
3. Il certificato di controllo consta di una sola pagina e scorta il prodotto nell'esemplare originale. Eventuali copie devono recare l'indicazione « copia » o « duplicato », apposta a stampa o mediante timbro.
4. Il modello del certificato di controllo è riprodotto in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.
ALLEGATO
Modello del certificato di controllo per le importazioni nella Comunità europea di prodotti biologici
Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:
- il testo,
- il formato,
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.
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