31992R2083

Regolamento (CEE) n. 2083/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

 GU L 208 del 24.7.1992, pagg. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
 edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 159 - 160
 edizione speciale svedese: capitolo 15 tomo 11 pag. 159 - 160
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 15 tomo 02 pag. 146 - 147
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 11 pag. 66 - 67
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 11 pag. 66 - 67

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/92 DEL CONSIGLIO del 14 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 (4), a decorrere dal 23 luglio 1992 i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento; che l'articolo 11, paragrafo 2 stabilisce le condizioni che il paese terzo deve soddisfare per essere iscritto nell'elenco precitato;

considerando che, vista la carenza delle informazioni sinora presentate da paesi terzi, non sarà possibile decidere in merito all'iscrizione di questi paesi nell'elenco entro il suddetto termine;

considerando che l'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento precitato prevede di rinviare l'entrata in vigore dell'articolo 11, solo nel caso in cui il paese terzo abbia presentato la richiesta di iscrizione nell'elenco entro il termine prescritto;

considerando che queste disposizioni potrebbero provocare l'interruzione delle importazioni di prodotti, qualora un paese terzo non abbia presentato in tempo la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

considerando che occorre evitare l'interruzione delle importazioni, da paesi terzi, di prodotto che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 2, soprattutto in considerazione del fatto che questi prodotti possono essere necessari per la preparazione di prodotti composti;

considerando che, in attesa dell'iscrizione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), occorre dare agli importatori la possibilità di ottenere l'autorizzazione di importare da paesi terzi i prodotti per cui è comprovato che soddisfano norme di produzione e modalità di ispezione equivalenti a quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 6. a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di uno Stato membro sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a commercializzare fino al 31 luglio 1995 prodotti importati da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro importatore prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle definite agli articoli 6 e 7, sono stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è permanente ed effettiva.

L'autorizzazione è valida soltanto se resta provato che le condizioni summenzionate sono soddisfatte. Essa scade al momento dell'iscrizione del paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a).

b) Se uno Stato membro ha ricevuto prove sufficienti da parte di un importatore, esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri il nome del paese terzo da cui importa i prodotti e fornisce loro indicazioni particolareggiate sulle modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.

c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono ottenuti secondo norme di produzione equivalenti e/o modalità di ispezione di efficacia equivalente, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a ritirarla. Può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, il divieto delle importazioni in questione o la loro continuazione a condizione che vengano modificate determinate condizioni entro un certo termine.

d) La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi modalità di produzione e di ispezione già notificate da un altro Stato membro conformemente alla lettera b) tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi elementi di prova importanti giustifichi una revisione dell'esame e della decisione di cui alla lettera c).

Anteriormente al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e presenta qualsiasi proposta adeguata ai fini della loro eventuale revisione. »

2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal testo seguente:

« 3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1 diventano applicabili il 1o gennaio 1993. »

3) Le date di cui all'articolo 5, paragrafo 9 ed all'articolo 10, paragrafo 7 sono sostituite dalla data « 31 luglio 1994 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 74 del 25. 3. 1992, pag. 9. (2) Parere reso il 10 luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere reso il 26 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

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