31977R1805

Regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione, del 4 agosto 1977, che stabilisce modalità particolari di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento

 GU L 198 del 5.8.1977, pagg. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
 edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 9 pag. 35 - 36
 edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 21 - 22
 edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 9 pag. 35 - 36
 edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 3 - 4
 edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 3 - 4
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 02 pag. 224 - 225
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 02 pag. 224 - 225

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html html html html html   html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf

 

++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1805/77 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1977

che stabilisce modalità particolari di applicazione , nel settore delle carni bovine , del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1055/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento ( 1 ) , in particolare gli articoli 4 e 6 ,

considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 1722/77 della Commissione , del 28 luglio 1977 ( 2 ) , sono stabilite le modalità comuni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento ; che occorre stabilire le modalità particolari di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 per il settore delle carni bovine ;

considerando che , a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 , i prodotti detenuti da un organismo d ' intervento fuori del territorio dello Stato membro da cui esso dipende e non riporti in detto Stato membro , vengono smaltiti ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio ; che , quando il luogo di magazzinaggio è situato nel territorio di un altro Stato membro , occore tener conto , per il calcolo del prezzo di vendita , nel caso di una vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo , e per la fissazione del prezzo minimo , nel caso di una vendita mediante gara , degli importi compensativi monetari e adesione eventualmente riscossi o concessi nello scambio di un prodotto identico tra gli Stati membri interessati ; che , quando il luogo di magazzinaggio è situato fuori della Comunità , occorre tener conto dell ' eventuale concessione di una restituzione ;

considerando che è necessario prevedere deroghe a talune disposizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipa relativi ai prodotti agricoli ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1470/77 ( 4 ) ;

considerando che , ai fini della prova di immissione in libera pratica dei prodotti immagazzinati in un paese terzo , è opportuno applicare l ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1633/77 ( 6 ) ;

considerando che , ai fini di semplificazione amministrativa , è opportuno disporre che il pagamento del prezzo di vendita dei prodotti detenuti da un organismo d ' intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l ' organismo dipende venga effettuato nella moneta di tale Stato membro ;

considerando che , a fini di armonizzazione , è opportuno che siano soggetti alle disposizioni del presente regolamento tutti i prodotti immagazzinati fuori del territorio dello stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per i prodotti del settore delle carni bovine detenuti da un organismo d ' intervento , immagazzinati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello da cui dipende detto organismo e venduti nel quadro di una vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo , il prezzo di vendita corrisponde a quello di un prodotto identico che si trova nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento . Tale prezzo è diminuito o aumentato degli importi compensativi monetari e adesione eventualmente applicabili nello scambio tra tale Stato membro e lo Stato membro nel cui territorio è immagazzinato il prodotto .

2 . Il tasso da applicare per il calcolo degli importi compensativi monetari e adesione di cui al paragrafo 1 è quello valido il giorno della conclusione del contratto di vendita .

Articolo 2

1 . Per i prodotti detenuti da un organismo d ' intervento , immagazzinati in un paese terzo e venduti nel quadro di un vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo , il prezzo di vendita corrisponde a quello di un prodotto identico che si trova nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento . Tale prezzo , da un lato , è diminuito dell ' importo della restituzione più bassa e , dall ' altro , è diminuito o aumentato degli importi compensativi monetari e adesione eventualmente applicabili all ' esportazione del prodotto identico verso i paesi terzi .

2 . Il tasso da applicare per il calcolo dell ' importo della restituzione più bassa e degli importi compensativi monetari e adesione di cui al paragrafo 1 è quello valido il giorno della conclusione del contratto di vendita .

Tuttavia , se il giorno della conclusione del contratto l ' acquirente presenta un titolo implicante fissazione anticipa della restituzione , il tasso da applicare per il calcolo dell ' importo della restituzione più bassa è quello valido il giorno della fissazione anticipa .

In caso di applicazione del comma precedente , il giorno della conclusione del contratto di vendita è considerato come giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione .

In deroga all ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , l ' organismo d ' intervento provvede all ' imputazione e all ' apposizione del visto sul titolo .

3 . Se l ' acquirente , nel termine di sei mesi dal giorno della conclusione del contratto di vendita , fornisce la prova che i prodotti acquistati sono stati immessi in libera pratica nel paese terzo di magazzinaggio o in un altro paese terzo , il prezzo di vendita di cui al paragrafo 1 e diminuito della differenza tra l ' importo della restituzione applicabile per il paese terzo considerato e l ' importo della restituzione più bassa .

La prova di cui al comma precedente deve essere conforme al disposto dell ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 .

Articolo 3

Per ciascuno dei prodotti del settore delle carni bovine detenuti da un organismo d ' intervento , immagazzinato nel territorio di uno o più Stati membri , diversi da quello da cui dipende tale organismo , ovvero in un paese terzo e venduti mediante gara , viene fissato , secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , un prezzo minimo di vendita per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo di magazzinaggio .

Articolo 4

Il versamento dei prezzi di vendita dei prodotti di cui al presente regolamento si effettua nella moneta dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore .

Articolo 5

Per l ' applicazione del presente regolamento è considerato giorno di conclusione del contratto di vendita il giorno dell ' organismo d ' intervento .

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica ai prodotti immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , indipendentemente dalla data di inizio del magazzinaggio .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 4 agosto 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 128 del 24 . 5 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 189 del 29 . 7 . 1977 , pag . 36 .

( 3 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . L 162 del 1° . 7 . 1977 , pag . 11 .

( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 181 del 21 . 7 . 1977 , pag . 33 .

Haut



Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni