Regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione, del 4 agosto 1977, che stabilisce modalità particolari di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento
GU L 198 del 5.8.1977, pagg. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 9 pag. 35 - 36
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 21 - 22
edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 9 pag. 35 - 36
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 3 - 4
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 3 - 4
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 03 pag. 148 - 149
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 02 pag. 224 - 225
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 02 pag. 224 - 225
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | ||
++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1805/77 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 1977
che stabilisce modalità particolari di applicazione , nel settore delle carni bovine , del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1055/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento ( 1 ) , in particolare gli articoli 4 e 6 ,
considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 1722/77 della Commissione , del 28 luglio 1977 ( 2 ) , sono stabilite le modalità comuni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento ; che occorre stabilire le modalità particolari di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 per il settore delle carni bovine ;
considerando che , a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 , i prodotti detenuti da un organismo d ' intervento fuori del territorio dello Stato membro da cui esso dipende e non riporti in detto Stato membro , vengono smaltiti ai prezzi e alle condizioni stabiliti o da stabilirsi per il luogo di magazzinaggio ; che , quando il luogo di magazzinaggio è situato nel territorio di un altro Stato membro , occore tener conto , per il calcolo del prezzo di vendita , nel caso di una vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo , e per la fissazione del prezzo minimo , nel caso di una vendita mediante gara , degli importi compensativi monetari e adesione eventualmente riscossi o concessi nello scambio di un prodotto identico tra gli Stati membri interessati ; che , quando il luogo di magazzinaggio è situato fuori della Comunità , occorre tener conto dell ' eventuale concessione di una restituzione ;
considerando che è necessario prevedere deroghe a talune disposizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipa relativi ai prodotti agricoli ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1470/77 ( 4 ) ;
considerando che , ai fini della prova di immissione in libera pratica dei prodotti immagazzinati in un paese terzo , è opportuno applicare l ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1633/77 ( 6 ) ;
considerando che , ai fini di semplificazione amministrativa , è opportuno disporre che il pagamento del prezzo di vendita dei prodotti detenuti da un organismo d ' intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l ' organismo dipende venga effettuato nella moneta di tale Stato membro ;
considerando che , a fini di armonizzazione , è opportuno che siano soggetti alle disposizioni del presente regolamento tutti i prodotti immagazzinati fuori del territorio dello stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore ;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Per i prodotti del settore delle carni bovine detenuti da un organismo d ' intervento , immagazzinati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello da cui dipende detto organismo e venduti nel quadro di una vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo , il prezzo di vendita corrisponde a quello di un prodotto identico che si trova nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento . Tale prezzo è diminuito o aumentato degli importi compensativi monetari e adesione eventualmente applicabili nello scambio tra tale Stato membro e lo Stato membro nel cui territorio è immagazzinato il prodotto .
2 . Il tasso da applicare per il calcolo degli importi compensativi monetari e adesione di cui al paragrafo 1 è quello valido il giorno della conclusione del contratto di vendita .
Articolo 2
1 . Per i prodotti detenuti da un organismo d ' intervento , immagazzinati in un paese terzo e venduti nel quadro di un vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo , il prezzo di vendita corrisponde a quello di un prodotto identico che si trova nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento . Tale prezzo , da un lato , è diminuito dell ' importo della restituzione più bassa e , dall ' altro , è diminuito o aumentato degli importi compensativi monetari e adesione eventualmente applicabili all ' esportazione del prodotto identico verso i paesi terzi .
2 . Il tasso da applicare per il calcolo dell ' importo della restituzione più bassa e degli importi compensativi monetari e adesione di cui al paragrafo 1 è quello valido il giorno della conclusione del contratto di vendita .
Tuttavia , se il giorno della conclusione del contratto l ' acquirente presenta un titolo implicante fissazione anticipa della restituzione , il tasso da applicare per il calcolo dell ' importo della restituzione più bassa è quello valido il giorno della fissazione anticipa .
In caso di applicazione del comma precedente , il giorno della conclusione del contratto di vendita è considerato come giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione .
In deroga all ' articolo 9 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , l ' organismo d ' intervento provvede all ' imputazione e all ' apposizione del visto sul titolo .
3 . Se l ' acquirente , nel termine di sei mesi dal giorno della conclusione del contratto di vendita , fornisce la prova che i prodotti acquistati sono stati immessi in libera pratica nel paese terzo di magazzinaggio o in un altro paese terzo , il prezzo di vendita di cui al paragrafo 1 e diminuito della differenza tra l ' importo della restituzione applicabile per il paese terzo considerato e l ' importo della restituzione più bassa .
La prova di cui al comma precedente deve essere conforme al disposto dell ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 192/75 .
Articolo 3
Per ciascuno dei prodotti del settore delle carni bovine detenuti da un organismo d ' intervento , immagazzinato nel territorio di uno o più Stati membri , diversi da quello da cui dipende tale organismo , ovvero in un paese terzo e venduti mediante gara , viene fissato , secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , un prezzo minimo di vendita per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo di magazzinaggio .
Articolo 4
Il versamento dei prezzi di vendita dei prodotti di cui al presente regolamento si effettua nella moneta dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore .
Articolo 5
Per l ' applicazione del presente regolamento è considerato giorno di conclusione del contratto di vendita il giorno dell ' organismo d ' intervento .
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Esso si applica ai prodotti immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento detentore , indipendentemente dalla data di inizio del magazzinaggio .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 4 agosto 1977 .
Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH
( 1 ) GU n . L 128 del 24 . 5 . 1977 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 189 del 29 . 7 . 1977 , pag . 36 .
( 3 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .
( 4 ) GU n . L 162 del 1° . 7 . 1977 , pag . 11 .
( 5 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 1 .
( 6 ) GU n . L 181 del 21 . 7 . 1977 , pag . 33 .
| Haut |