31976R0369

Regolamento (CEE) n. 369/76 del Consiglio, del 16 febbraio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75, per quanto concerne il periodo di riferimento per il calcolo del prelievo e del prezzo limite nel settore del pollame

 GU L 45 del 21.2.1976, pagg. 3–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
 edizione speciale finlandese: capitolo 03 tomo 7 pag. 5 - 5
 edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 166 - 166
 edizione speciale svedese: capitolo 03 tomo 7 pag. 5 - 5
 edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 234 - 234
 edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 234 - 234
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 03 pag. 16 - 16
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 02 pag. 126 - 126
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 02 pag. 126 - 126

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 369/76 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1976

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 , per quanto concerne il periodo di riferimento per il calcolo del prelievo e del prezzo limite nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 2 ) , comporta un sistema di prelievi all ' importazione e di prezzi limite , di cui uno degli elementi di riferimento è costituito dal prezzo di alcuni cereali sul mercato mondiale ;

considerando che negli ultimi anni si sono accentuate le fluttuazioni dei prezzi dei cereali sul mercato mondiale ; che , a quanto si è costatato , prendendo in considerazione i prezzi dei cereali rilevati sul mercato mondiale nel periodo di sei mesi che precede il trimestre durante il quale vengono calcolati il prelievo e il prezzo limite , si possono ottenere importi che non rispecchiano più l ' andamento dei prezzi nei paesi terzi ; che occorre , pertanto , attualizzare le basi di calcolo , tenendo conto di un periodo di riferimento di cinque mesi che precede il mese durante il quale vengono fissati il prelievo e il prezzo limite ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 è modificato come segue :

« I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stabiliti trimestralmente in base ai prezzi di tali cereali rilevati durante il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato . »

Articolo 2

L ' articolo 7 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 è modificato come segue :

« Il prezzo della quantità di cereali da foraggio è stabilito trimestralmente in base ai prezzi di tali cereali rilevati sul mercato mondiale durante il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale è fissato il prezzo limite . »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 16 febbraio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 41 .

( 2 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 77 .

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