Regolamento (CE) n. 566/2007 della Commissione, del 24 maggio 2007 , che esclude la Repubblica del Cile dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
GU L 133 del 25.5.2007, pagg. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Regolamento (CE) n. 566/2007 della Commissione
del 24 maggio 2007
che esclude la Repubblica del Cile dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate [1], in particolare l’articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) La Repubblica del Cile è compresa nell'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.
(2) L'inclusione di tutte le preferenze tariffarie concesse al Cile nell'ambito del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate nell'Accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall'altro, è stata completata con il consolidamento messo in atto dalla decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione UE-Cile, del 16 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I dell'accordo [2].
(3) L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005 prevede l'esclusione di un paese dall'elenco dei paesi beneficiari di cui all'allegato I qualora tale paese benefici di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che comprende almeno tutte le preferenze concesse nell'ambito di tale sistema a tale paese.
(4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 deve pertanto essere opportunamente modificato.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La Repubblica del Cile viene esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.
Per la Commissione
Peter Mandelson
Membro della Commissione
[1] GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
[2] GU L 322 del 22.11.2006, pag. 5. Decisione 2006/792/CE.
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