Regolamento (CE) n. 592/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006 , recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 104 del 13.4.2006, pagg. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 312M del 22.11.2008, pagg. 26–27 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 15 tomo 16 pag. 23 - 24
edizione speciale in lingua romena: capitolo 15 tomo 16 pag. 23 - 24
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
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Regolamento (CE) n. 592/2006 della Commissione
del 12 aprile 2006
recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [1], in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull’impiego di composti di rame [2], ha prorogato di quattro anni l’autorizzazione all’impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell’agricoltura biologica, subordinandola al rispetto di alcune condizioni che potrebbero essere riesaminate allo scadere di tale periodo, a fronte di un’eventuale nuova legislazione comunitaria in materia di rifiuti domestici.
(2) Il periodo di quattro anni scade il 31 marzo 2006 e finora non è stata introdotta alcuna nuova normativa comunitaria relativa all’impiego dei rifiuti domestici. È pertanto opportuno mantenere l’autorizzazione all’impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell’agricoltura biologica, alle attuali condizioni, ma senza limiti temporali.
(3) Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 2092/91.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann Fischer Boel
Membro della Commissione
[1] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1916/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 10).
[2] GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).
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ALLEGATO
Nella tabella riportata nella parte A dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 ("Prodotti per la concimazione e l’ammendamento"), per il prodotto "Rifiuti domestici compostati o fermentati", sono soppresse le parole "Soltanto per un periodo che scade il 31 marzo 2006".
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