Regolamento (CE) n. 1757/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine
GU L 285 del 28.10.2005, pagg. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, pagg. 244–245 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 66 pag. 196 - 197
edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 66 pag. 196 - 197
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
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Regolamento (CE) n. 1757/2005 della Commissione
del 27 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l’articolo 38, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione [2] prevede un regime di acquisto di carcasse di determinate categorie di animali di età superiore a 30 mesi. Dopo aver preso in consegna le carcasse, gli Stati membri possono, tra le altre possibilità, eliminare i prodotti. In caso di eliminazione, a norma dell’articolo 7 del citato regolamento l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie a garantire che le carni siano trasformate mediante fusione e che i prodotti così ottenuti non possano essere utilizzati per l’alimentazione umana o animale. Dal marzo 2002 non sono più state effettuate vendite nell’ambito della suddetta misura speciale di sostegno del mercato.
(2) Dall’esperienza è emerso che nelle regioni ultraperiferiche con difficoltà di accesso e in cui sono completamente inesistenti, ad una distanza ragionevole, le infrastrutture necessarie per la fusione delle carcasse, è impossibile eliminare le carcasse acquistate nell’ambito del regime suddetto secondo le modalità previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 690/2001. Le carcasse acquistate in applicazione del regolamento (CE) n. 690/2001 nelle regioni ultraperiferiche negli anni 2001 e 2002 sono state sotterrate nel rispetto delle pertinenti norme veterinarie e ambientali e in linea con l’obiettivo dell’eliminazione delle carcasse stabilito dall’articolo 7 del medesimo regolamento.
(3) In considerazione delle condizioni particolari esistenti nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 690/2001 e permettere l’eliminazione delle carcasse acquistate nell’ambito del regime secondo modalità diverse dalla trasformazione mediante fusione.
(4) Appare pertanto indicato, per i motivi eccezionali suddetti, autorizzare i sotterramenti realizzati in passato nelle regioni ultraperiferiche conformemente alle pertinenti norme veterinarie e ambientali. A tal fine è necessario modificare il regolamento in esame con efficacia retroattiva al 1o luglio 2001.
(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 690/2001.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 690/2001 sono aggiunti i seguenti commi:
"Tuttavia, l’autorità competente può decidere che le carcasse e le mezzene siano eliminate mediante incenerimento o sotterramento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i capi siano stati macellati come previsto dal presente regolamento in stabilimenti situati in una regione ultraperiferica di difficile accesso;
b) nella regione non sia disponibile l’infrastruttura necessaria per la trasformazione delle carcasse e delle mezzene mediante fusione, come previsto al primo comma.
Le mezzene o le carcasse devono essere sotterrate, ai sensi del secondo comma, ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi ed in terreno adatto, per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente. Prima del sotterramento, occorre cospargere le carcasse o le mezzene con un idoneo disinfettante autorizzato dall’autorità competente."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann Fischer Boel
Membro della Commissione
[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
[2] GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33).
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