32004R0788

Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

 GU L 138 del 30.4.2004, pagg. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 01 tomo 05 pag. 97 - 98
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 01 tomo 05 pag. 42 - 43
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 01 tomo 05 pag. 42 - 43
 HR.ES capitolo 01 tomo 002 pag. 200 - 201

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 156, primo comma, e l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [1],

considerando quanto segue:

- (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee [2],

- (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) [3],

- (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo") [4], e

- (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 riguardante la sorveglianza delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) [5],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

1) Il titolo "Risorse di bilancio" è sostituito dal titolo "Finanziamento";

2) Il primo comma è sostituito dal seguente:"La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4874,88 milioni di EUR."

Articolo 2

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:

1) Il titolo "Durata della terza fase e risorse di bilancio" è sostituito dal titolo "Durata della terza fase e finanziamento";

2) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1o gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione della terza fase riguardante il periodo 2000-2004 è stabilita a 649,9 milioni di EUR.

2. Il finanziamento destinato alle azioni previste nel presente regolamento è oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie."

Articolo 3

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1382/2003 è modificato come segue:

1) Il titolo "Bilancio" è sostituito dal titolo "Finanziamento".

2) Il primo comma è sostituito dal seguente:"La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Marco Polo, per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, è di 100 milioni di EUR."

Articolo 4

L'articolo 13, del regolamento (CE) n. 2152/2003 è sostituito dal seguente:

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del sistema per il periodo 2003-2006 è di 65 milioni di EUR, di cui 9 milioni di EUR possono essere utilizzati per le misure di prevenzione degli incendi.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie."

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Roche

[1] Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.

[2] GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

[3] GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.

[4] GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.

[5] GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1.

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