Regolamento (CE) n. 2278/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione
GU L 396 del 31.12.2004, pagg. 36–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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Regolamento (CE) n. 2278/2004 della Commissione
del 30 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [2], quale modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 [3], comprende alcune disposizioni che non sono direttamente applicabili ai paesi beneficiari ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999. Pertanto l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione [4] non può più far riferimento a detto articolo 26. È opportuno che nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2759/1999 vengano incluse disposizioni specifiche per tener conto della situazione relativa ai paesi candidati.
(2) L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1268/1999 concerne i tassi del contributo comunitario e le intensità di aiuto. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede un aumento del massimale del contributo pubblico per gli investimenti nelle aziende agricole, e segnatamente per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori e/o in zone montane. È opportuno definire tali termini conformemente ai principi applicabili agli Stati membri.
(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. È concesso un sostegno agli investimenti previsti all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardante il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi i prodotti della pesca compresi nell'allegato I del trattato. I prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca, devono provenire da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio.
Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l’onere finanziario degli investimenti nell’ambito di imprese conformi ai requisiti fissati all’articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del presente regolamento.
Tuttavia, qualora al momento della presentazione della domanda siano stati recentemente introdotti requisiti minimi connessi all’acquis in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, la concessione del sostegno è subordinata alla condizione che l'azienda beneficiaria rispetti tali nuovi requisiti alla conclusione dell'investimento."
2) All'articolo 8, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 si intende per:
a) "giovane agricoltore": un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate;
b) "zone montane": le zone montane quali definite nell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;
c) "contributo pubblico": qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann Fischer Boel
Membro della Commissione
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[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2008/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 12).
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
[3] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.
[4] GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2003 (GU L 112 del 6.5.2003, pag. 9).
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