32003R2059

Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

 GU L 308 del 25.11.2003, pagg. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 41 pag. 188 - 189
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 51 pag. 135 - 136
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 51 pag. 135 - 136

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html html html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf

 

Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio

del 17 novembre 2003

che modifica il regolamento n. 79/65/CEE, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) La rete contabile istituita dal regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio(3) fornisce alla Commissione informazioni obiettive e pertinenti sulla politica agricola comune.

(2) Per motivi di gestione, è opportuno autorizzare la Commissione a modificare l'elenco delle circoscrizioni degli Stati membri, stabilito nell'allegato del regolamento n. 79/65/CEE, su richiesta di uno Stato membro.

(3) La rete contabile è un utile strumento che consente alla Comunità di sviluppare tale politica e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. È dunque opportuno che i costi dei sistemi computerizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi e le attività per lo sviluppo di altri aspetti della rete siano ammissibili ai finanziamenti comunitari.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento n. 79/65/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 79/65/CEE è modificato come segue:

1) nel capitolo I è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 2 bis

Su richiesta di uno Stato membro, l'elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 19, sempre che la richiesta riguardi le circoscrizioni di detto Stato membro.";

2) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione Commissione, riguardano:

a) le spese della rete d'informazione risultanti dalle retribuzioni forfettarie degli uffici contabili per l'esecuzione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14;

b) tutte le spese concernenti i sistemi computerizzati utilizzati dalla Commissione per la raccolta, la verifica, l'elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri.

Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi concernenti la divulgazione dei risultati di tali iniziative nonché i costi relativi agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) Parere del 9 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 29 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

Haut



Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni