32002R1042

Regolamento (CE) n. 1042/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

 GU L 157 del 15.6.2002, pagg. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 36 pag. 59 - 60

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Regolamento (CE) n. 1042/2002 della Commissione

del 14 giugno 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 630/1999(4), definisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane. Esso stabilisce in particolare le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e fissa nell'allegato I il volume minimo di produzione commercializzabile di banane nonché il numero minimo di aderenti per organizzazione.

(2) Per garantire le funzioni economiche assegnate alle organizzazioni di produttori in materia di produzione e commercializzazione, accrescere le entrate della vendita e favorire una migliore gestione del settore è necessario incentivare la creazione di entità di maggiori dimensioni e innalzare, a tale scopo, i livelli minimi del numero di aderenti e del volume commercializzabile della produzione. In tale prospettiva occorre estendere alle isole Canarie l'applicazione dei livelli minimi fissati per le regioni di produzione francesi. L'aumento dei livelli minimi non è invece auspicabile nelle altre regioni produttrici della Grecia e del Portogallo, tenuto conto delle caratteristiche delle organizzazioni di produttori.

(3) Per facilitare la costituzione di organizzazioni di produttori rispondenti ai nuovi livelli minimi, occorre prorogare al 2002 il termine ultimo entro cui gli aderenti alle organizzazioni di produttori stabilite in Spagna devono comunicare il loro ritiro.

(4) È opportuno che l'aiuto previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 non sia concesso alle organizzazioni di produttori che raggruppano aderenti di vecchie organizzazioni di produttori che hanno fruito di questo regime di aiuti.

(5) Per consentire alle organizzazioni di produttori di adattarsi ai nuovi livelli minimi è opportuno prevedere che tali disposizioni si applichino a partire dal 1o gennaio 2003, ad eccezione della disposizione concernente la notifica dei ritiri da effettuare nel 2002, che si applicherà a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.

(6) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 919/94.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 919/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, lettera c), è aggiunto il secondo comma seguente: "In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori stabilite in Spagna i ritiri da effettuare nel 2002 sono notificati entro il 15 ottobre."

2) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10

Gli aiuti intesi a promuovere la costituzione e ad agevolare il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93 non sono concessi alle organizzazioni di produttori che hanno beneficiato degli aiuti previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1360/78 o dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio(5), né alle organizzazioni comprendenti aderenti che sono stati membri di organizzazioni che hanno fruito degli aiuti suddetti."

3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 919/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

(3) GU L 106 del 27.4.1994, pag. 6.

(4) GU L 80 del 25.3.1999, pag. 8.

(5) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 30.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>"

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