32001R2251

Regolamento (CE) n. 2251/2001 della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)

 GU L 304 del 21.11.2001, pagg. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 11 tomo 38 pag. 307 - 308

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
  html html html html html html html html   html html html html html html html html   html html html html
  pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf

 

Regolamento (CE) n. 2251/2001 della Commissione

del 20 novembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) n. 2356/2000(3), recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999, fissa l'importo del sostegno a favore delle associazioni di produttori in percentuale della produzione commercializzata. È opportuno che tali percentuali costituiscano un massimale entro il quale stabilire l'importo effettivo, al fine di disporre di maggiore flessibilità nel determinare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori.

(2) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2759/1999 stabilisce che la data in cui il piano di sviluppo rurale è stato presentato alla Commissione costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese. Al fine di garantire coerenza con gli accordi conclusi con i paesi candidati, in base ai quali sono ammissibili unicamente le spese sostenute dall'organismo pagatore a decorrere dalla data in cui la Commissione ha delegato a detto organismo la gestione finanziaria, occorre modificare la disposizione succitata.

(3) Secondo le norme relative agli aiuti esterni del Manuale di istruzioni "Appalti di servizi, di forniture e di lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i paesi terzi"(4), al fine di ricevere un contributo per gli investimenti tutti i servizi, i lavori, i macchinari e le forniture devono essere originali unicamente della Comunità o dei paesi candidati. Ove richiesto, il beneficiario finale dovrebbe essere in grado di stabilire l'origine dei fattori produttivi degli appalti di lavori o di servizi finanziati nell'ambito dello strumento di cui trattasi, ricorrendo ad ogni mezzo legittimo per ottenere le prove necessarie.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, paragrafo 4, il testo della prima frase è sostituito dal seguente: "4. L'aiuto di cui al paragrafo 3 è fissato per ogni associazione di produttori sulla base della produzione annua commercializzata e non supera:";

2) il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente: "2. Sono sovvenzionabili da parte della Comunità unicamente le spese sostenute dall'organismo pagatore a decorrere dalla data della decisione della Commissione che delega a detto organismo la responsabilità della gestione finanziaria, o dalla(e) data(e) in essa specificate. Affinché un progetto possa essere sovvenzionato dalla Comunità, tutti i servizi, i lavori, i macchinari e le forniture devono essere originari della Comunità o dei paesi candidati; ove richiesto, il beneficiario finale deve essere in grado di stabilire l'origine dei fattori produttivi degli appalti di lavori o di servizi finanziati nell'ambito dello strumento di cui trattasi, ricorrendo ad ogni mezzo legittimo per ottenere le prove necessarie."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

(2) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.

(3) GU L 272 del 25.10.2000, pag. 13.

(4) SEC (1999) 1801/2.

Haut



Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni