Regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare
GU L 234 dell' 1.9.2001, pagg. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 11 tomo 38 pag. 142 - 142
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |||
Regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2001
che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,
vista la proposta della Commissione(1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti di taluni accordi internazionali relativi alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, in particolare della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.
(2) Detta convenzione è stata approvata con la decisione 2000/421/CE del Consiglio, del 13 giugno 2000, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999(3).
(3) È necessario che l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio(4) sia adeguato nella sostanza per renderlo conforme a quanto disposto dagli articoli III e IV della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 è modificato come segue: "Articolo 21
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi, previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri.
2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri sia almeno pari all'impegno previsto da detta convenzione."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
A. Neyts-Uyttebroeck
(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 108.
(2) Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2001.
(3) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.
(4) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
| Haut |