Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione, del 24 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 272 del 25.10.2000, pagg. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
edizione speciale in lingua estone: capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 11 tomo 34 pag. 209 - 210
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Regolamento (CE) n. 2356/2000 della Commissione
del 24 ottobre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1), in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1268/1999 fissa parametri e massimali che richiedono ulteriori chiarimenti al fine di riflettere meglio la politica strutturale comunitaria attuata nel quadro del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(2).
(2) In particolare, è opportuno precisare che il termine "contributo pubblico" di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 riguarda tutti i contributi pubblici e non soltanto quelli erogati a titolo dei programmi di cui all'articolo 9 del summenzionato regolamento.
(3) Il regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione(3) stabilisce che nel settore della trasformazione e della commercializzazione possano essere sovvenzionate soltanto le macchine e le attrezzature nuove. In talune circostanze è garantita la possibilità di ricorrere ad attrezzature usate.
(4) Il regolamento (CE) n. 2759/1999 limita il sostegno agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca ai prodotti provenienti da paesi candidati o dalla Comunità. Tale limitazione non è imposta dalla normativa del Consiglio né costituisce una limitazione auspicabile nel settore della pesca nel quadro del regolamento (CE) n. 2759/1999.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:
1) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
"1. È concesso un sostegno agli investimenti a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi i prodotti della pesca compresi nell'allegato I del trattato. I prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca, devono provenire da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio."
2) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
"b) nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici; tuttavia, la Commissione può acconsentire, caso per caso, all'ammissibilità di attrezzature usate, subordinandola a garanzie specifiche per quanto riguarda in particolare la provenienza e le specifiche tecniche;"
3) Il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:"Requisiti per l'ammissione e intensità di aiuto"
4) Il seguente paragrafo 4 è aggiunto alla fine dell'articolo 8:
"4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999:
a) gli 'investimenti generatori di reddito' comprendono tutti gli investimenti ad eccezione di quelli nel settore delle infrastrutture che non generano un reddito netto consistente;
b) per 'contributo pubblico' si intende la totalità dei contributi pubblici, siano essi erogati o meno a titolo del programma."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2000.
Per la Commissione
Franz Fischler
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(3) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.
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