32000R1040

Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

 GU L 118 del 19.5.2000, pagg. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
 edizione speciale in lingua ceca: capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua estone: capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua lituana: capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua lettone: capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua maltese: capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua slovena: capitolo 03 tomo 29 pag. 98 - 98
 edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 32 pag. 167 - 167
 edizione speciale in lingua romena: capitolo 03 tomo 32 pag. 167 - 167

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio

del 16 maggio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999(4) prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti contemplati in detto regolamento, quando sono esportati sotto forma di merci elencate nel relativo allegato II, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale e della differenza tra tali prezzi e i prezzi praticati nella Comunità, entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(2) In numerosi settori agricoli, in particolare quelli dei cereali, dello zucchero, del riso e delle uova, la competenza per quanto riguarda la determinazione delle merci che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione, comprese le merci non elencate nell'allegato I del trattato, è affidata alla Commissione al fine di garantire la flessibilità necessaria per l'utilizzazione più efficace delle risorse finanziarie disponibili. È pertanto opportuno che la Commissione sia parimenti competente per quanto riguarda la determinazione delle merci che possono fruire di restituzioni nel settore dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, il testo del paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

"14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, nonché qualsiasi modifica dell'allegato II, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42. Tuttavia, le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Capoulas Santos

(1) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 31.

(2) Parere espresso il 3 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 14.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

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